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Foto Mario Bianchi: L'ambulanza donata dal Club Bizzozero alla CRI
Terza settimana di emergenza: tutte le disposizioni, l'autocertificazione per circolare e le novità . Documenti aggiornamenti 21/03/2020
Un nuovo decreto del Governo dà un ulteriore giro di vite alle misure di sicurezza attivate per contrastare l'emergenza sanitaria in atto, misure recepite ed integrate da autorità, enti, aziende locali; proviamo ad evidenziarle ed a fare il punto per quanto attiene Bizzozero.
Attenendoci alla linea editoriale sposata già da tempo, soprattutto in occasione dell'emergenza Covid19 (Coronavirus) in atto, il nostro giornale riporta notizie e soprattutto documenti, ricavati da fonti ufficiali o verificati direttamente, evidenziando in modo chiaro eventuali integrazioni ricavate da altre fonti anche autorevoli ma non ufficiali o non verificabili direttamente dalla redazione, evidenziandone le principali ricadute visibili sul nostro territorio.
LA SITUAZIONE
L'Italia resta la nazione in Europa e la seconda al mondo, dove sono stati riscontrati il maggior numero di casi di contagio da Covid19, e la Lombardia la regione italiana più colpita; fortunatamente però nella nostra regione la provincia di Varese resta fra quelle dove sono stati accertati meno casi di contagio, settantacinque per l'ente regionale, di cui alcuni anche in città.
LE NOVITA' DELLE ULTIME DISPOSIZIONI
Il Governo questa sera, mercoledì 11 marzo, ha diramato un nuovo Decreto con nuove disposizioni relative all'emergenza sanitaria in atto, decreto che dispone la chiusura di tutte le attività commerciali che non svolgano vendita al dettaglio di alimenti o di farmaci (dunque devono sospendere la propria attività anche bar e ristoranti). Durante la giornata anche il Comune di Varese ha disposto restrizioni al commercio (stop ai mercati ed alle vendite ambulanti), oltre ad alcune agevolazioni tariffarie sui servizi comunali, mentre il servizio autobus ha ulteriormente ridotto la frequenza dei passaggi. Resta in vigore l'AUTOCERTIFICAZIONE per gli spostamenti per lavoro (anche in Svizzera) e necessità improrogabili.
I DOCUMENTI UFFICIALI
Di seguito i testi dei documenti ufficiali che dispongono o informano su cosa è previsto per contrastare il principio di epidemia, anche a Bizzozero, le parti barrate sono quelle superate da provvedimenti successivi:.
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020*
Direttiva Ministero dell'Interno con AUTOCERTIFICAZIONE
Ordinanza Ministero della Salute*
Nota Esplicativa Ministero Affari Esteri
Ordinanza Protezione Civile
Disposizioni Comune di Varese*
Diocesi di Milano
Comunità Pastorale Beato don Carlo Gnocchi
Fondazione Molina
Autolinee Varesine*
Croce Rossa Italiana*
Farmacia Baraldi
*Testi aggiornati o aggiunti nella giornata dell'11 marzo
LE PRINCIPALI REALTA' COINVOLTE A BIZZOZERO aggiornato alle ore 12.30 del 12/03/2020
Le attività commerciali ancora aperte a Bizzozero: Farmacia Santa Maria, Farmacia Baraldi, Tabaccheria-edicola-caffetteria Vizi e Caffè, Supermercato Carrefour, Minimarket NaturaSì, panificio Il Pane da Oscar, ODS, La Cucina d'Altamura (come panetteria), Consorzio Agrario, Tigotà, Lavanderia Self Service Di Varese, UBI Banca, Credito Bergamasco, Il Giardino di Rio, Onoranze Funebri Crisafulli, Onoranze Funebri Lucchetta.
Fra le attività non chiuse d'autorità, che però restano chiuse si annotano: ottico Punti di Vista, Tabacchino Skipper, Lavanderia Shop Sec 2000, centro Wind.
Hanno comunicato che resteranno aperti per le sole consegne a domicilio: pizzeria d'asporto Da Giorgio, La Cucina d'Altamura.
Libertà d'esercizio per i servizi di assistenza alle auto.
Le principali istituzioni sanitarie attive a Bizzozero: ATS Insubria, Croce Rossa Italiana, Fondazione Molina, Centro Diagnostico San Carlo, Farmacia Ivo Baraldi, Farmacia Santa Maria.
Le istituzioni scolastiche bizzozeresi le cui attività didattiche sono momentaneamente sospese: gli asili nido "Carletto Ferrari" e "F.lli Molina", le scuole dell'infanzia "Giovanni da Bizzozero" e di "San Carlo", le scuole primarie "Garibaldi" e "Marconi", la scuola professionale CFP di via Monte Generoso, e l'Università degli Studi dell'Insubria.
PRINCIPALI EVENTI ED ATTIVITA' SOSPESE O ANNULLATE
Oltre alle attività didattiche degli istituti sopra elencati, e alle attività sportive da svolgersi a porte chiuse (anche se la maggior parte delle partite di campionato sono state sospese, a partireda quelle dell'AMCA Varese di casa al Campus Bizzozero), sono sospese celebrazioni religiose con partecipazione di popolo, catechismi, feste di carnevale (erano previste presso l'oratorio di San Carlo, la Fondazione Molina ed in centro Varese con la partecipazione della Comunità Pastorale), la "Domenica Insieme" della parrocchia dei SS Evasio e Stefano, le attività dei gruppi terza età "Insieme con amicizia" delle parrocchie di S. Evasio e di San Carlo, i corsi prematrimoniali, i centri d'ascolt, il pranzo/assemblea sociale del Club Bizzozero, "Stati Generali" Circolobizzozero, Festa di compleanno BIZZOZERO.NET.
LINK E RECAPITI UTILI
Numero verde regionale 800.89.45.45 (per informazioni e in caso di febbre o tosse o se si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni)
Numero di pubblica utilità dedicato 1500
Numero per le emergenze 112
Aggiornamenti ufficiali sulla situazione in Lombardia: Regione Lombardia
Informazioni ed aggiornamenti ufficiali sulla situazione in Italia: Ministero della Salute
Informazioni ufficiali sul Covid19: Nuovo Coronavirus (a cura del Ministero della Salute)
Spesa a casa per gli anziani: Spesa online
ESTRATTO DEL ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verba11o-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio neli'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte clùuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma l , lettera r); f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e dì formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Fomazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti anuninistrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato l lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d); n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato l lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale; q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti; r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui ali'allegato l lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ART. 2 Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19) ...ART. 3 (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale) 1. Suli'intero tettitorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: a) il personale sanitatio si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comLmque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato l, lettera d); c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari; d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato l anche presso gli esercizi commerciali; g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati; h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. l , sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato l, lettera d); l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percortenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; m) chiunque, a patire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall 'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicmne tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il nun1ero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti. 2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma l, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: 6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 4 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 Art. 5 2. Le misure di cui agli atiicoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all'articolo I, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose. 3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo e 4 marzo 2020. 4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'ruiicolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Roma, 8 marzo 2020 Il Presidente
Allegato 1 Misure igieniche: a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supetmercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mam; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; f) evitare l'uso promiscuo dì bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Art. 1 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. Art. 2 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Roma, 9 marzo 2020 Il Ministro della salute
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ART. 1 Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure: ART. 2 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
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DIRETTIVA DEL MINISTERO DEGLI INTERNI Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con il d.P.C.M. 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 dell'8 marzo 2020, sono state ridefmite le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19. a) Uffici di Polizia di Frontiera operanti ai confini terrestri
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ORDINANZA 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure: Art. 2 (Disposizioni finali) 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. ... Roma, 20 marzo 2020
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Nota esplicativa al DPCM 8 marzo 2020 del Ministero degli Esteri Data: 08/03/2020
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ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
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DISPOSIZIONI DELLA DIOCESI DI MILANO PRIMO COMUNICATO L’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in ragione dell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, dispone la sospensione delle Celebrazioni eucaristiche con concorso di popolo a partire dall’orario vespertino di domenica 23 febbraio e fino a data da definire a seguito dell’evolversi della situazione. SECONDO COMUNICATO In ragione dell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, si dispongono - per quanto attiene all’intero territorio dell’Arcidiocesi - i seguenti provvedimenti. TERZO COMUNICATO A Seguito del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri datato 8 marzo 2020 vengono riportate le norme in vigore da oggi fino a nuovo provvedimento.
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AVVISI COMUNITA' PASTORALE Le Sante Messe del 29 febbraio/1 marzo 2020 all’interno della nostra Comunità non verranno celebrate. Domenica 1 marzo tutti i fedeli della Diocesi di Milano, stando riuniti in casa con i propri familiari, potranno unirsi in preghiera con l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, che dalla Cripta del Duomo di Milano presiederà la celebrazione eucaristica della Domenica di inizio Quaresima. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su TgrLombardia – Rai 3 per tutto il territorio regionale a partire dalle 11.00. Sempre allo scopo di favorire la partecipazione alla vita della Chiesa, pur in questo momento del tutto eccezionale, come previsto dal diritto canonico nei casi in cui non è possibile partecipare all’Eucarestia, l’Arcivescovo invita i fedeli alla preghiera individuale e in famiglia, utilizzando il foglietto della Santa Messa e il sussidio “Iniziamo insieme la Quaresima” che sono disponibili in ogni chiesa della nostra Comunità. Il notiziario settimanale “Comunità” non sarà distribuito, e ricordiamo inoltre che tutte le attività della vita Parrocchiale sono sospese fino a nuova comunicazione. Nel frattempo comunque tutte le chiese della Comunità sono aperte ai fedeli. APPUNTAMENTI “SOCIAL” A partire da domenica 1 marzo, ogni mattina alle 6.28, l’Arcivescovo Delpini pregherà per un minuto e pronuncerà le intenzioni di preghiera per la pace dalla Cappella arcivescovile. Il collegamento avverrà attraverso il portale della Diocesi di Milano al link www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli account ufficiali dei canali social diocesani (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28. Il medesimo video verrà anche trasmesso A partire da lunedì 2 marzo, ogni sera alle 20.30, i sacerdoti della nostra Comunità celebreranno la Santa Messa, senza la partecipazione dei fedeli, in una delle cinque chiese della Comunità, ricordando nelle intenzioni i defunti. L’evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook “Comunità Pastorale Beato don Carlo Gnocchi - Varese”: facebook.com/dongnocchivarese (ATTENZIONE: anche chi non è iscritto a Facebook può vedere i contenuti pubblici della pagina collegandosi al link!). INTEGRAZIONE CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA SUl MEDIA DIGITALI:
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DISPOSIZIONI FONDAZIONE MOLINA Avviso a tutti i Parenti e Visitatori Su indicazione delle Istituzioni Nazionali e Regionali, la Fondazione Molina ha preso delle iniziative per affrontare al meglio la situazione per il contenimento della diffusione del coronavirus, nell'ottica di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri residenti. Il Direttore Generale Aggiornamenti al 3 marzo
Si confermano tutte le disposizioni precedenti, ove non modificate, dalla presente comunicazione. Aggiornamenti al 01 marzo Disposizione coronavirus: gestione Poliambulatorio Fondazione Molina Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo 2020 1. La limitazione dell 'accesso agli ambulatori alla sola persona che necessita della prestazione e ad un solo accompagnatore. Aggiornamenti al 27 febbraio A seguito della situazione per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 la Fondazione, in adeguamento a quanto previsto da Decreti e Circolari del Governo e della Regione Lombardia comunica che, per la settimana dal 1 al 8 marzo prossimi:
Si chiede a tutti il rispetto delle modalità di autocontrollo delle condizioni di salute, evitando l’accesso alla Fondazione in caso di sintomi influenzali o consimili. Ringraziamo tutti per la cortese attenzione Il Direttore Generale Comunicazione del 24 febbraio In data 24 febbraio il Presidente Guido Bonoldi ha convocato una riunione straordinaria per valutare come procedere in considerazione dell’emergenza coronavirus in atto.
Tali indicazioni potranno subire modifiche ed aggiornamenti nei prossimi giorni in seguito alla pubblicazione di circolari o disposizioni da parte del Ministero della Salute, ATS Insubria e Ordine dei Medici di Varese.
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COMUNICAZIONE AUTOLINEE VARESINE Autolinee Varesine: fino a sabato 14 marzo, prosegue l’orario NON SCOLASTICO Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono ancora chiusi a causa dell’emergenza Coronavirus, come stabilito dai decreti governativi: questo influisce inevitabilmente anche sul servizio di Autolinee Varesine. Fino a sabato 14 marzo 2020 e comunque fino alla riapertura delle scuole, tutta la rete urbana ed extraurbana continuerà a seguire l’orario NON SCOLASTICO, tradizionalmente implementato nei periodi di chiusura delle scuole e già in vigore dunque nelle ultime due settimane, quando tale limitazione riguardava essenzialmente Regione Lombardia ed altre regioni confinanti. In queste giornate non facili, segnate da un clima di incertezza, l’azienda ci tiene a rimarcare e a ringraziare per la professionalità e il lodevolissimo senso di responsabilità dimostrati quotidianamente dai propri dipendenti. Ciò significa che, nonostante le particolari condizioni e anche la specificità di un lavoro comunque a continuo contatto col pubblico, tutti sono al loro posto: in cabina di guida, a bordo mezzo per la controlleria, nelle officine, nelle biglietterie e negli uffici aziendali, svolgendo la propria mansione con la consueta serietà e con l’immancabile spirito di servizio. Dal canto suo, Autolinee Varesine continua a mettere in atto particolari accorgimenti per una migliore igienizzazione dei mezzi e degli spazi aziendali, rispettando in toto le deliberazioni adottate dalle istituzioni competenti. AUTOLINEE VARESINE COMUNICAZIONE AUTOLINEE VARESINE In osservanza alle disposizioni governative per la tutela della salute di tutti, Autolinee Varesine sta implementando alcuni provvedimenti al fine di garantire la massima sicurezza possibile sia del personale, sia degli utenti. Sulle sole linee extraurbane, viene sospesa la vendita a bordo dei biglietti (che su queste tratte avviene direttamente dal conducente): in tal caso, si invita l’utenza a premunirsi del titolo di viaggio presso le rivendite, prima di salire a bordo. Sempre sui bus extraurbani, c’è la possibilità che l’obliteratrice (situata nella parte anteriore del mezzo) non sia raggiungibile: in tal caso è obbligatoria la convalida a penna da parte dell’utente, segnando data e ora dell’utilizzo, per evitare di incorrere nelle sanzioni amministrative previste. Si invita poi l’utenza a cercare di mantenere la distanza di sicurezza di un metro tra le persone, anche occupando i posti a sedere a “posizioni alternate” laddove possibile. Più in generale, tutti i passeggeri sono tenuti a seguite le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dalle autorità competenti. AUTOLINEE VARESINE COMUNICAZIONE AUTOLINEE VARESINE A partire da giovedì 12 marzo 2020, la rete di Autolinee Varesine seguirà l’orario Ridotto. AUTOLINEE VARESINE COMUNICAZIONE AUTOLINEE VARESINE Nel rispetto delle disposizioni regionali e a fronte di un’utenza sempre più contenuta, il servizio urbano di Autolinee Varesine subisce una rimodulazione che sarà in vigore a partire da lunedì 23 marzo. AUTOLINEE VARESINE
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ALLERTA CROCE ROSSA ITALIANA CORONA VIRUS: NESSUNA ATTIVITÀ PORTA A PORTA PER TAMPONE ORALE DA PARTE DI CROCE ROSSA ITALIANA IN LOMBARDIA A seguito di alcune segnalazioni pervenute dai Comitati locali, Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale di Lombardia informa la cittadinanza che non è stata emanata alcuna attività porta-a-porta per effettuare test con tampone orale per la rilevazione di contagio di Corona Virus COVID-19 Tali attività non hanno perciò nulla a che vedere con Croce Rossa e gli individui che le realizzano, benché in divisa, non appartengono alla nostra Associazione e hanno il solo scopo di introdursi in maniera illegittima nelle abitazioni, con intenti di sciacallaggio.
Croce Rossa Italiana APPELLO DELLA CROCE ROSSA Vorresti essere vicino alla nostra Comunità in questo periodo di emergenza? Croce Rossa Italiana ha bisogno di te! Per far fronte all'enorme richiesta che questi tempi infelici stanno sollevando, stiamo cercando persone disposte ad aiutarci in qualità di Volontari Temporanei, ovvero Volontari disposti ad operare in tanti ambi (sociale, logistico, sanitario) da qui al rientro dell'emergenza Covid-19. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure segnalare la propria disponibilità al link Volontari Temporanei
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FARMACIA BARALDI La farmacia Baraldi ha organizzato un servizio di consegna a domicilio dei farmaci per le persone in difficoltà il servizio è gratuito ed è a disposizione di tutti quelli che ne faranno richiesta e ne hanno effettivo bisogno. Per informazioni sul servizio: tel 0332262360
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DISPOSIZIONI COMUNE DI VARESE «Sulla base del decreto della Presidenza del Consiglio per il contenimento del covid-19, e delle Faq presenti sul sito del Governo, abbiamo disposto la sospensione del mercato di piazzale Kennedy, quello di piazza Giovine Italia, quello del Coldiretti in piazza De Gasperi, e in generale di tutti i mercati all’aperto della città, sia alimentari che non alimentari». Così l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin che ha provveduto a dare comunicazione ai rappresentati delle associazioni di categoria interessate dal provvedimento. Stare a casa è ora la regola da rispettare assolutamente. A nessuno venga in mente di violare le disposizioni che da ieri il Governo ha esteso a tutta l’Italia. Misure necessarie a causa dell’incremento del numero dei decessi e dei contagiati. Per questo oggi, durante la riunione con i sindaci dei capoluoghi e la Regione, ho chiesto di andare anche oltre le misure contenute nel decreto in vigore e chiudere tutto. Fermiamoci tutti ora per far ripartire al più presto la vita economica e sociale. Chiudere prima per riaprire prima possibile una volta finita l’emergenza sanitaria. Sono sicuro che l’economia potrà ripartire più forte di prima se ora riusciremo a far fronte comune a questa emergenza, senza perdere tempo prezioso.
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Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 sono adottate le seguenti misure di contenimento: a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1. E' fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province; b) e' consentito lo svolgimento delle attivita' nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.); c) sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonche' degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose; d) apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; e) sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza; f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonche' ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020; h) svolgimento delle attivita' di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; i) apertura delle attivita' commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori; j) limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere; k) rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti; l) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi costituite a livello regionale; m) privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19. 2. Nelle sole province di cui all'allegato 3 si applica altresi' la seguente misura: a) chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari. 3. Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica altresi' la seguente misura: a) sospensione delle attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. 4. Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attivita' non strettamente connesse ad atti e attivita' urgenti, il Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.
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