asl 2011110GG GOO
L'ingresso della sede dell'ATS Insubria a Bizzozero

Riepilogo delle disposizioni e indicazione delle novità per Bizzozero della lotta al Covid19 alla seconda settimana di emergenza.


Bizzozero è entrata nella seconda settimana di emergenza da Covid19 (Coronavirus), diverse le novità nelle disposizioni emanate dalla autorità competenti; proviamo ad evidenziarle ed a fare il punto per quanto attiene Bizzozero.

LA SITUAZIONE

La Lombardia resta la regione italiana dove sono stati riscontrati il maggior numero di casi di contagio da Covid19, fortunatamente però la provincia di Varese resta fra quelle dove sono stati accertati un numero esiguo di casi: quattro per l'ente regionale. Non vi sono però comunicazioni ufficiali circa la dislocazione di questi riscontri positivi, per certo si sa solo che il primo è avvenuto a Busto Arsizio, città dove l'infettato è stato ricoverato. Secondo la stampa locale nessuno di questi casi riguarderebbe la città di Varese, anche se presso l'ospedale cittadino - sul confine con Bizzozero - sarebbero ricoverati in terapia intensiva alcuni infettati di altre province lombarde.

LE NOVITA' NELLE DISPOSIZIONI PER QUESTA SETTIMANA

Ieri sera il Governo ha diramato un nuovo Decreto con le disposizioni relative alla seconda settimana di emergenza, che presentano alcune novità rispetto a quanto in vigore settimana scorsa; in particolare l'Italia è stata suddivisa in tre fasce di pericolo, Bizzozero ricade nella seconda fascia che diversamente alle vecchie disposizioni prevede: per i nostri tifosi divieto di trasferta fuori regione; possibilità di momenti di preghiera con numero contenuto di fedeli che possano conservare una distanza minima fra loro di 1 metro; rispertura di musei e luoghi della cultura; per i bar ed i ristoranti ritorno agli orari consueti ma con solo servizio ai tavoli; per le attività commerciali non alimentari e non sanitarie ritorno i consueti orari e giorni di apertura, ma obbligo di far rispettare una distanza fra persone non inferiore ad 1 metro.

I DOCUMENTI UFFICIALI

Di seguito i testi dei documenti ufficiali che dispongono o informano su cosa è previsto per contrastare il principio di epidemia, anche a Bizzozero:

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020
Diocesi di Milano
Comunità Pastorale Beato don Carlo Gnocchi
Fondazione Molina
Autolinee Varesine
Croce Rossa Italiana

LE PRINCIPALI REALTA' COINVOLTE A BIZZOZERO

Le istituzioni scolastiche bizzozeresi le cui attività didattiche sono momentaneamente sospese: gli asili nido "Carletto Ferrari" e "F.lli Molina", le scuole dell'infanzia "Giovanni da Bizzozero" e di "San Carlo", le scuole primarie "Garibaldi" e "Marconi", la scuola professionale CFP di via Monte Generoso, e l'Università degli Studi dell'Insubria (in tutti resta consentito lo svolgimento di competizioni sportive, nonche' delle sedute  di  allenamento, purchè a porte chiuse).

Le principali attività di intrattenimento bizzozeresi, le cui attività sono momentaneamente sospese: Palestre Sporting, Campus Bizzozero, Palestra Volonterio, Centro Sportivo San Carlo, palestra comunale di via Adriatico.

Le principali istituzioni sanitarie attive a Bizzozero: ATS Insubria, Croce Rossa Italiana, Fondazione Molina, Centro Diagnostico San Carlo, Farmacia Ivo Baraldi, Farmacia Santa Maria

PRINCIPALI EVENTI ED ATTIVITA' SOSPESE O ANNULLATE

Oltre alle attività didattiche degli istituti sopra elencati, e alle attività sportive da svolgersi a porte chiuse (anche se la maggior parte delle partite di campionato sono state sospese, a partireda quelle dell'AMCA Varese di casa al Campus Bizzozero), sono sospese celebrazioni religiose con partecipazione di popolo, catechismi, feste di carnevale (erano previste presso l'oratorio di San Carlo, la Fondazione Molina ed in centro Varese con la partecipazione della Comunità Pastorale), la "Domenica Insieme" della parrocchia dei SS Evasio e Stefano, le attività dei gruppi terza età "Insieme con amicizia" delle parrocchie di S. Evasio e di San Carlo, i corsi prematrimoniali, i centri d'ascolto.

LINK E RECAPITI UTILI


Numero verde regionale 800.89.45.45 (per informazioni e in caso di febbre o tosse o se si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni)

Numero di pubblica utilità dedicato 1500

Numero per le emergenze 112

Aggiornamenti ufficiali sulla situazione in Lombardia: Regione Lombardia

Informazioni ed aggiornamenti ufficiali sulla situazione in Italia: Ministero della Salute

Informazioni ufficiali sul Covid19: Nuovo Coronavirus (a cura del Ministero della Salute)

 

  

 

ESTRATTO DEL
DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MISTRI
del 01 marzo 2020
con quanto applicabile a Bizzozero

(in alternativa link al testo integrale)

ART. 1

Misure urgenti  di  contenimento  del  contagio  nei  comuni  di  cui all'allegato 1

...

ART. 2

Misure urgenti di contenimento del contagio  nelle  regioni  e  nelle province di cui agli allegati 2 e 3

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui  all'allegato  2  sono
adottate le seguenti misure di contenimento:

  • a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo  2020,  in  luoghi  pubblici  o privati. Resta  consentito  lo  svolgimento  dei  predetti  eventi  e competizioni, nonche' delle sedute  di  allenamento,  all'interno  diimpianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei  comuni  diversi  da quelli di cui all'allegato 1.  E'  fatto  divieto  di  trasferta  dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 per la partecipazione  ad  eventi  e  competizioni  sportive  che  sisvolgono nelle restanti regioni e province;

  • b) e' consentito lo svolgimento delle attivita'  nei  comprensori sciistici a condizione  che  il  gestore  provveda  alla  limitazione dell'accesso  agli  impianti  di  trasporto  chiusi  assicurando   la presenza di un massimo di persone pari ad  un  terzo  della  capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);

  • c) sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non  ordinario,  nonche'  degli  eventi  in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;

  • d) apertura dei luoghi di culto e' condizionata  all'adozione  di misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro;

  • e) sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi  per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017, n. 65 e delle attivita' didattiche nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nonche' della  frequenza  delle  attivita'  scolastiche  e  di formazione superiore, comprese le Universita'  e  le  Istituzioni  di Alta  Formazione   Artistica   Musicale   e   Coreutica,   di   corsi professionali,  master,  corsi  per  le   professioni   sanitarie   e universita' per anziani, ad esclusione dei  corsi  per  i  medici  in formazione specialistica e  dei  corsi  di  formazione  specifica  in medicina generale, nonche'  delle  attivita'  dei  tirocinanti  delle professioni  sanitarie,  ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'   di svolgimento di attivita' formative a distanza;

  • f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  a condizione che  detti  istituti  e  luoghi  assicurino  modalita'  di fruizione contingentata o comunque tali da evitare  assembramenti  di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

  • g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi  in  cui  venga  effettuata  la  valutazione  dei candidati  esclusivamente  su  basi  curriculari   e/o   in   maniera telematica, nonche' ad  esclusione  dei  concorsi  per  il  personale sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  stato  e  di  abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di  quelli  per il personale della protezione  civile,  ferma  restando  l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;

  • h) svolgimento delle attivita' di  ristorazione,  bar  e  pub,  a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere  e che, tenendo conto  delle  dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro;

  • i) apertura delle attivita' commerciali diverse da quelle di  cui alla lettera h) condizionata  all'adozione  di  misure  organizzative tali da consentire  un  accesso  ai  predetti  luoghi  con  modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti  di  persone, tenuto conto delle dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei  locali aperti  al  pubblico,  e  tali  da  garantire  ai  frequentatori   la possibilita' di rispettare la distanza  di  almeno  un  metro  tra  i visitatori;

  • j) limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di  degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;

  • k) rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori  agli  ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;

  • l) sospensione dei congedi ordinari  del  personale  sanitario  e tecnico, nonche' del personale le cui attivita'  siano  necessarie  a gestire le attivita' richieste dalle unita'  di  crisi  costituite  a livello regionale;

  • m) privilegiare, nello svolgimento di  incontri  o  riunioni,  le modalita' di collegamento da remoto  con  particolare  riferimento  a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita'  e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.

2. ...

3. Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di  Piacenza si applica altresi' la seguente misura:

  • a) sospensione delle  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza, centri culturali,  centri  sociali,  centri ricreativi.

4. ...

ART. 2

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti misure:

  • a) il personale sanitario si attiene alle appropriate  misure  di prevenzione per la diffusione delle infezioni  per  via  respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale  della  sanita'  e  applica  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti previste dal Ministero della salute;

  • b) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero  della  salute  di  cui all'allegato 4;

  • c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  ilocali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1  del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione  degli  addetti,  nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

  • d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la diffusione delle medesime informazioni sulle  misure  di  prevenzione igienico sanitarie  elencate  nell'allegato  4  presso  gli  esercizi commerciali;

  • e) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

  • f) nello svolgimento  delle  procedure  concorsuali  pubbliche  e private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire  ai  partecipanti  la possibilita' di rispettare la distanza di  almeno  un  metro  tra  di loro;

  • g) chiunque  abbia  fatto  ingresso  in  Italia,  a  partire  dal quattordicesimo giorno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del presente  decreto,  dopo  aver  soggiornato   in   zone   a   rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale  della sanita',  o  sia  transitato  o  abbia  sostato  nei  comuni  di  cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al  dipartimento  di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio  nonche' al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG»)  ovvero  al pediatra di  libera  scelta  (di  seguito  «PLS»).  Le  modalita'  di trasmissione dei dati ai servizi di sanita'  pubblica  sono  definite dalle regioni con apposito provvedimento, che  indica  i  riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o  il  numero verde appositamente istituito  dalla  regione,  gli  operatori  delle centrali comunicano generalita' e recapiti  per  la  trasmissione  ai servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.

2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1,  alla  prescrizione della  permanenza  domiciliare,  secondo  le  modalita'  di   seguito indicate:

  • a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu' possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti  ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

  • b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento  fiduciario,  informano  dettagliatamente  l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e  le  finalita' al fine di assicurare la massima adesione;

  • c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento  fiduciario  l'operatore  di  sanita'  pubblica  informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto  e'  assistito  anche  ai  fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare  INPS.  HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);

  • d) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanita' pubblica  e'  stato  posto  in  quarantena, specificando la data di inizio e fine.

3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre:

  • a) accertare l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali conviventi;

  • b) informare la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di comparsa di sintomi;

  • c) informare la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).

4.  Allo  scopo  di  massimizzare  l'efficacia  del  protocollo  e' indispensabile informare sul significato, le modalita' e le finalita' dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

  • a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici  giorni dall'ultima esposizione;

  • b) divieto di contatti sociali;

  • c) divieto di spostamenti e/o viaggi;

  • d)  obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attivita' di sorveglianza;

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

  • a) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore  di  sanita' pubblica;

  • b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire  all'avvio  del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;

  • c) rimanere nella sua  stanza  con  la  porta  chiusa  garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in ospedale, ove necessario.

6.  L'operatore  di  sanita'   pubblica   provvede   a   contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni  di  salute  della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico  di  sanita'  pubblica  procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della salute.

7. Su tutto il territorio  nazionale  si  applicano  le  misure  di prevenzione di cui all'allegato 4. 

Art. 4
 
Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale

1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  le  seguenti misure:

  • a) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

  • b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque  denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di  ogni  ordine  e  grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;

  • c) la riammissione nei servizi educativi per  l'infanzia  di  cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  65  e  nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n.6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla  data  del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico,  anche  in deroga alle disposizioni vigenti;

  • d) i dirigenti scolastici delle scuole  nelle  quali  l'attivita' didattica  sia  stata  sospesa  per  l'emergenza  sanitaria,  possono attivare, sentito il  collegio  dei  docenti,  per  la  durata  della sospensione, modalita' di didattica a distanza avuto  anche  riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita';

  • e) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f)  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  febbraio  2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

  • f) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  Alta  Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non e' consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la  partecipazione  degli  studenti  alle  attivita'   didattiche   o curriculari,  le  attivita'  medesime  possono  essere  svolte,   ove possibile, con  modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze  degli  studenti  con  disabilita'.  Le  Universita'  e   le Istituzioni  di  cui  al  precedente  periodo,   successivamente   al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative  modalita',  il recupero delle attivita'  formative  nonche'  di  quelle  curriculari ovvero  di  ogni  altra  prova  o  verifica,  anche  intermedia,  che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

  • g) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle Universita' e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e  Coreutica,  queste  possono  essere  svolte,  ove  possibile,  con modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di  cui  al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari,  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del  percorso  didattico;  le  assenze  maturate  dagli studenti di cui alla presente lettera  non  sono  computate  ai  fini della eventuale ammissione ad esami  finali  nonche'  ai  fini  delle relative valutazioni;

  • h) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del Covid-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  agarantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti  provenienti  dai Comuni di  cui  all'allegato  1,  sino  al  termine  dello  stato  di emergenza.

 Art. 5
 
Esecuzione e monitoraggio delle misure

1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure  di  cui  all'art.  1,  nonche'  monitora  l'attuazione  delle restanti  misure  da  parte  delle  amministrazioni  competenti.   Il prefetto, ove occorra, si avvale  delle  forze  di  polizia,  con  il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche' delle  forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e  della  provincia autonoma interessata.

Art. 6
 
Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono il  loro  effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonche' il decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresi'  di  produrre effetto ogni ulteriore  misura  anche  di  carattere  contingibile  e urgente, adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2,  del  decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

 

Roma, 1° marzo 2020
Il Ministro della salute
Speranza

Il Presidente      
del Consiglio dei ministri
Conte

 

Allegato 1

...

Allegato 2

...

Allegato 3

...

Allegato 4
 
Misure igieniche:

a) lavarsi  spesso le  mani. Si raccomanda  di  mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute;
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal medico;
f) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malato  o si assiste persone malate.

 

  
   

DISPOSIZIONI DELLA DIOCESI DI MILANO

PRIMO COMUNICATO
(23/02/2020)

L’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in ragione dell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, dispone la sospensione delle Celebrazioni eucaristiche con concorso di popolo a partire dall’orario vespertino di domenica 23 febbraio e fino a data da definire a seguito dell’evolversi della situazione.
Nella giornata di domani, lunedì 24 febbraio, verranno fornite ulteriori indicazioni in merito alle celebrazioni rituali.

SECONDO COMUNICATO
(26/02/20202)

In ragione dell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, si dispongono - per quanto attiene all’intero territorio dell’Arcidiocesi - i seguenti provvedimenti.
1.    Che le chiese rimangano aperte
2.    Che, negli oratori, non si prevedano incontri, iniziative, riunioni, annullando, in ogni caso, eventi precedentemente fissati
3.    Che i funerali e i matrimoni possano essere celebrati, ma con la presenza dei soli parenti stretti

Sono, altresì, sospesi convegni e riunioni di formazione a livello diocesano.
In particolare, la Due Giorni di Formazione del Clero, prevista presso il Centro Pastorale di Seveso (24-25 febbraio) e le tre Assemblee Ecclesiali delle Zone Pastorali (IV-Rho; V-Monza; VII-Sesto San Giovanni).     
La Curia arcivescovile sarà aperta la pubblico per erogare i consueti servizi.
Si segnala che sarà possibile seguire, nei prossimi giorni, la Celebrazione eucaristica feriale sul portale della Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it e, in video, su ChiesaTv (canale 195 del Digitale Terrestre)
Si informa che sul Portale della Diocesi sono pubblicati il Vademecum regionale sull’emergenza e le informazioni relative agli orari delle Celebrazioni trasmesse dai media  
Ulteriori informazioni verranno, eventualmente, comunicate in seguito.  

Il Vicario Generale
+ Franco Agnesi

 

 
 

 

AVVISI COMUNITA' PASTORALE
BEATO DON CARLO GNOCCHI
(28/02/2020)

Le Sante Messe del 29 febbraio/1 marzo 2020 all’interno della nostra Comunità non verranno celebrate. Domenica 1 marzo tutti i fedeli della Diocesi di Milano, stando riuniti in casa con i propri familiari, potranno unirsi in preghiera con l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, che dalla Cripta del Duomo di Milano presiederà la celebrazione eucaristica della Domenica di inizio Quaresima. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su TgrLombardia – Rai 3 per tutto il territorio regionale a partire dalle 11.00.
Seppure in questa forma del tutto particolare – dettata dall’esigenza di tutelare la salute pubblica recependo le indicazioni delle autorità competenti – al momento della comunione tutti i fedeli saranno invitati a recitare la formula della Comunione Spirituale e al termine si svolgerà il rito dell’Imposizione delle Ceneri.

Sempre allo scopo di favorire la partecipazione alla vita della Chiesa, pur in questo momento del tutto eccezionale, come previsto dal diritto canonico nei casi in cui non è possibile partecipare all’Eucarestia, l’Arcivescovo invita i fedeli alla preghiera individuale e in famiglia, utilizzando il foglietto della Santa Messa e il sussidio “Iniziamo insieme la Quaresima” che sono disponibili in ogni chiesa della nostra Comunità. Il notiziario settimanale “Comunità” non sarà distribuito, e ricordiamo inoltre che tutte le attività della vita Parrocchiale sono sospese fino a nuova comunicazione. Nel frattempo comunque tutte le chiese della Comunità sono aperte ai fedeli.

APPUNTAMENTI “SOCIAL”
Appuntamenti della settimana, fino a diversa comunicazione:

A partire da domenica 1 marzo, ogni mattina alle 6.28, l’Arcivescovo Delpini pregherà per un minuto e pronuncerà le intenzioni di preghiera per la pace dalla Cappella arcivescovile. Il collegamento avverrà attraverso il portale della Diocesi di Milano al link www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli account ufficiali dei canali social diocesani (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28. Il medesimo video verrà anche trasmesso
in differita da Chiesa Tv al termine della diretta della Santa Messa feriale dal Duomo di Milano delle 8, così come da Radio Marconi (ore 6.28, 12 e 19.10) e Radio Mater.

A partire da lunedì 2 marzo, ogni sera alle 20.30, i sacerdoti della nostra Comunità celebreranno la Santa Messa, senza la partecipazione dei fedeli, in una delle cinque chiese della Comunità, ricordando nelle intenzioni i defunti. L’evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook “Comunità Pastorale Beato don Carlo Gnocchi - Varese”: facebook.com/dongnocchivarese (ATTENZIONE: anche chi non è iscritto a Facebook può vedere i contenuti pubblici della pagina collegandosi al link!).

 

 
 

 

DISPOSIZIONI FONDAZIONE MOLINA

Aggiornamenti al 1 marzo

Disposizione coronavirus: gestione Poliambulatorio Fondazione Molina

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del primo marzo 2020

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, considerati l'evolversi della situazione  epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo  dell'epidemia  e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Sono adottate, per le attività ambulatoriali, le seguenti  misure  di contenimento:

Si comunica  agli utenti  degli ambulatori:

1. La limitazione dell 'accesso agli ambulatori alla sola persona  che necessita  della prestazione e ad un solo accompagnatore.
2. Di lavare accuratamente le mani prima  e dopo l'effettuazione della visita o la prestazione.
A tal proposito oltre  alla  possibilità di accedere ai bagni della  struttura, è a disposizione  un idoneo disinfettante.

Si comunica  al personale della struttura:

Di contattare telefonicamente  l'utente  che deve recarsi presso il nostro ambulatorio per ricevere le seguenti informazioni:

•  Stato di salute generale, presenza di febbre o malattie respiratorie;
•  Ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del  decreto  richiamato, dopo  aver  soggiornato  in  zone  a  rischio  epidemiologico,  sia all 'estero che in Italia, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 (zone Rosse).

Nel caso  di  presenza di  quanto sopra, rinviare l'appuntamento ad  altra data  (l'utente  sarà richiamato dalla Segreteria Medica)

Il personale sanitario e amministrativo degli ambulatori si atterrà alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ed applicherà le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
In particolare devono essere rigorosamente rispettate le seguenti misure igieniche:

a)  Lavarsi spesso le mani e comunque sempre prima e dopo il contatto con pazienti;
b)  Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c)  Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d)  Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e)   Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
f)   Usare le mascherine solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone  infette.

Sono a disposizione, presso gli ambulatori e solo per i casi sospetti: guanti monouso, sovra camici monouso e mascherine FFP-3.

Il Direttore Sanitario
Giuseppe Ferrari

Aggiornamenti al 27 febbraio

A seguito della situazione per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 la Fondazione, in adeguamento a quanto previsto da Decreti e Circolari del Governo e della Regione Lombardia comunica che, per la settimana dal 1 al 8 marzo prossimi:

  •     L’accesso dei parenti avverrà con le limitazioni di orario in essere;
  •     Il Poliambulatorio riaprirà ai pazienti esterni da lunedì 1° marzo;
  •     L’Asilo ed il Centro Diurno rimarranno chiusi fino a nuove disposizioni;
  •     L’accesso al servizio mensa per gli esterni e l’accesso dei volontari rimane sospeso.

Si chiede a tutti il rispetto delle modalità di autocontrollo delle condizioni di salute, evitando l’accesso alla Fondazione in caso di sintomi influenzali o consimili.

Ringraziamo tutti per la cortese attenzione

Il Direttore Generale
Vanni Belli

 

Aggiornamenti al 24 febbraio

In data 24 febbraio il Presidente Guido Bonoldi ha convocato una riunione straordinaria per valutare come procedere in considerazione dell’emergenza coronavirus in atto.

Tenendo conto dell’attuale situazione e delle misure attuate dal Ministero e dalla Regione Lombardia, si comunicano le precauzioni adottate dalla Fondazione:

  • Il divieto di accesso in struttura se presenti sintomi influenzali quali temperatura corporea > a T° 37.5, mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia simil-influenzale/simil COVID-19/polmonite;
  • Il divieto di accesso in struttura ai minorenni;
  • Di limitare le visite ad un familiare (o suo delegato) per ospite residente e nei seguenti orari: dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.30. Al di fuori delle fasce orarie segnalate, l’accesso è consentito previa autorizzazione da parte del Direttore Sanitario.
  • Di lavare accuratamente le mani prima e dopo il contatto con l’ospite;
  • Che sono stati sospesi i servizi di ASILO NIDO, CENTRO DIURNO INTEGRATO, POLIAMBULATORIO e SERVIZIO MENSA per l’utenza esterna;
  • Che saranno sospese le seguenti iniziative: corsi di formazione, attività interne di welfare aziendale, S. Messe presso la Cappella S. Pio X e attività di animazione presso il salone teatro (le attività all’ interno dei singoli nuclei non subiranno variazioni).

Tali indicazioni potranno subire modifiche ed aggiornamenti nei prossimi giorni in seguito alla pubblicazione di circolari o disposizioni da parte del Ministero della Salute, ATS Insubria e Ordine dei Medici di Varese.

 

 
 

 

COMUNICAZIONE AUTOLINEE VARESINE
(01/03/2020)

Autolinee Varesine: prosegue l’orario Non Scolastico, potenziate le azioni di igiene sui mezzi

La proroga della chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, decretata dal Governo su proposta di Regione Lombardia, influisce inevitabilmente anche sul servizio di Autolinee Varesine.

Da lunedì 2 marzo 2020 e sino a sabato 7 marzo 2020 tutta la rete urbana ed extraurbana seguirà infatti l’orario NON SCOLASTICO, già implementato nell’ultima settimana di febbraio.

L’orario Scolastico tornerà regolarmente in vigore quando la Regione decreterà la riapertura dei plessi scolastici.
In questi giorni, l’azienda sta prestando particolare attenzione all’igienizzazione dei mezzi e degli spazi aziendali. A ciascuno dei 300 conducenti è stata fornita una soluzione gel igienizzante per uso personale, messa a disposizione anche negli uffici e nelle biglietterie aziendali; inoltre, specifici prodotti sanificanti sono stati aggiunti ai tradizionali kit per le quotidiane operazioni di pulizia degli autobus, così da essere utilizzati sia nella cabina di guida, sia negli spazi a disposizione dell’utenza.
Tutto ciò in piena sintonia con le deliberazioni della Autorità competenti: al tempo stesso, si invita l’utenza a prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle medesime Autorità, con particolare riferimento al preciso decalogo del Ministero della Salute.

AUTOLINEE VARESINE

 

 
 

 

ALLERTA CROCE ROSSA ITALIANA
(24/02/2020)

CORONA VIRUS: NESSUNA ATTIVITÀ PORTA A PORTA PER TAMPONE ORALE DA PARTE DI CROCE ROSSA ITALIANA IN LOMBARDIA

A seguito di alcune segnalazioni pervenute dai Comitati locali, Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale di Lombardia informa la cittadinanza che non è stata emanata alcuna attività porta-a-porta per effettuare test con tampone orale per la rilevazione di contagio di Corona Virus COVID-19

Tali attività non hanno perciò nulla a che vedere con Croce Rossa e gli individui che le realizzano, benché in divisa, non appartengono alla nostra Associazione e hanno il solo scopo di introdursi in maniera illegittima nelle abitazioni, con intenti di sciacallaggio.


Si raccomanda dunque, nel caso si riceva una visita, di non accogliere in casa suddetti individui e di contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Lombardia

 

 

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Misure urgenti di contenimento del contagio  nelle  regioni  e  nelle
                 province di cui agli allegati 2 e 3 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui  all'allegato  2  sono
adottate le seguenti misure di contenimento: 
    a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, sino all'8 marzo  2020,  in  luoghi  pubblici  o
privati. Resta  consentito  lo  svolgimento  dei  predetti  eventi  e
competizioni, nonche' delle sedute  di  allenamento,  all'interno  di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei  comuni  diversi  da
quelli di cui all'allegato 1.  E'  fatto  divieto  di  trasferta  dei
tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2
per la partecipazione  ad  eventi  e  competizioni  sportive  che  si
svolgono nelle restanti regioni e province; 
    b) e' consentito lo svolgimento delle attivita'  nei  comprensori
sciistici a condizione  che  il  gestore  provveda  alla  limitazione
dell'accesso  agli  impianti  di  trasporto  chiusi  assicurando   la
presenza di un massimo di persone pari ad  un  terzo  della  capienza
(funicolari, funivie, cabinovie, ecc.); 
    c) sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni
organizzate, di carattere non  ordinario,  nonche'  degli  eventi  in
luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale,
ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  ma
aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema,
teatri, discoteche, cerimonie religiose; 
    d) apertura dei luoghi di culto e' condizionata  all'adozione  di
misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di  rispettare  la
distanza tra loro di almeno un metro; 
    e) sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi  per
l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,
n. 65 e delle attivita' didattiche nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nonche' della  frequenza  delle  attivita'  scolastiche  e  di
formazione superiore, comprese le Universita'  e  le  Istituzioni  di
Alta  Formazione   Artistica   Musicale   e   Coreutica,   di   corsi
professionali,  master,  corsi  per  le   professioni   sanitarie   e
universita' per anziani, ad esclusione dei  corsi  per  i  medici  in
formazione specialistica e  dei  corsi  di  formazione  specifica  in
medicina generale, nonche'  delle  attivita'  dei  tirocinanti  delle
professioni  sanitarie,  ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'   di
svolgimento di attivita' formative a distanza; 
    f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  a
condizione che  detti  istituti  e  luoghi  assicurino  modalita'  di
fruizione contingentata o comunque tali da evitare  assembramenti  di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei
locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare
la distanza tra loro di almeno un metro; 
    g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad
esclusione dei casi  in  cui  venga  effettuata  la  valutazione  dei
candidati  esclusivamente  su  basi  curriculari   e/o   in   maniera
telematica, nonche' ad  esclusione  dei  concorsi  per  il  personale
sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  stato  e  di  abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di  quelli  per
il personale della protezione  civile,  ferma  restando  l'osservanza
delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica
amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020; 
    h) svolgimento delle attivita' di  ristorazione,  bar  e  pub,  a
condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere  e
che, tenendo conto  delle  dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei
locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di  rispettare  la
distanza tra loro di almeno un metro; 
    i) apertura delle attivita' commerciali diverse da quelle di  cui
alla lettera h) condizionata  all'adozione  di  misure  organizzative
tali da consentire  un  accesso  ai  predetti  luoghi  con  modalita'
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti  di  persone,
tenuto conto delle dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei  locali
aperti  al  pubblico,  e  tali  da  garantire  ai  frequentatori   la
possibilita' di rispettare la distanza  di  almeno  un  metro  tra  i
visitatori; 
    j) limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di  degenza,
da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere; 
    k) rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori  agli  ospiti
nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti; 
    l) sospensione dei congedi ordinari  del  personale  sanitario  e
tecnico, nonche' del personale le cui attivita'  siano  necessarie  a
gestire le attivita' richieste dalle unita'  di  crisi  costituite  a
livello regionale; 
    m) privilegiare, nello svolgimento di  incontri  o  riunioni,  le
modalita' di collegamento da remoto  con  particolare  riferimento  a
strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita'  e
coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19. 
  2. Nelle sole province di cui all'allegato 3 si applica altresi' la
seguente misura: 
    a) chiusura nelle giornate di sabato e  domenica  delle  medie  e
grandi strutture di vendita e  degli  esercizi  commerciali  presenti
all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle
farmacie,  delle  parafarmacie  e  dei  punti   vendita   di   generi
alimentari. 
  3. Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di  Piacenza
si applica altresi' la seguente misura: 
    a) sospensione delle  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi,
piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli
essenziali di assistenza, centri culturali,  centri  sociali,  centri
ricreativi. 
  4. Negli uffici giudiziari ricompresi nei  distretti  di  Corte  di
appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1, sino  al  15
marzo 2020, per i servizi aperti al  pubblico  e  in  relazione  alle
attivita' non strettamente connesse ad atti e attivita'  urgenti,  il
Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il  dirigente  amministrativo,
puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche
in deroga a quanto disposto dall'art.  162  della  legge  23  ottobre
1960, n. 1196.