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Ultimo aggiornamento 01/05/20
DOCUMENTI UFFICIALI
Di seguito i testi dei documenti ufficiali che dispongono o informano su cosa è previsto per contrastare il principio di epidemia, anche a Bizzozero, le parti barrate sono quelle superate da provvedimenti successivi:.
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020
Ordinanza Regione Lombardia n. 537 del 30/04/2020
Ordinanza Regione Lombardia n. 538 del 30/04/2020
Ordinanza Regiona Lombardia n. 528 dell'11/04/2020
Ordinanza Regione Lombardia n. 532 del 24/04/2020
Comunità Pastorale Beato don Carlo Gnocchi
Fondazione Molina
Autolinee Varesine
Croce Rossa Italiana
A seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha accorpato e rivisto tutti i provvedimanti precedenti, per semplificare l'informazione sulle disposizioni in vigore, abbiamo aggiornato ed eliminato tutte le disposizioni, i dicreti, le ordinanze, etc precedenti, che non hanno più effetto; tali documenti restano però consultabili in una pagina d'ARCHIVIO.
INTERPRETAZIONI
Ogni testo normativo non può prevedere tutte le casistiche che possono esistere o verificarsi, ed alcuni passaggi possono sempre essere oggetto di interpretazioni diverse; da qui il fiorire di opinioni, consigli, pareri ed interpretazioni, tal volta personali, poco attendibili o addiittura campate in aria, ecco perchè allora è utile anche in questo caso rifarsi alle fonti ufficiali, le cui spiegazioni ed interpretazioni pure tal volta paiono contraddittorie, ma comunque risultano essere quanto di più attendibile esista, come nel caso di:
Ministero della Salute (cosa c'è da sapere sul Coronavirus)
Ministero dell'Interno (coronavirus - regole per gli spostamenti)
Protezione Civile (emergenza coronavirus - normative, informazioni, faq)
Regione Lombardia (Disposizioni, dati locali sul contagio, analisi della situazione)
RECAPITI UTILI
Numero verde regionale 800.89.45.45 (per informazioni e in caso di febbre o tosse o se si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni)
Numero di pubblica utilità dedicato 1500
Numero per le emergenze 112
ESTRATTO DEL
IL PRESIDENTE 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virusCOVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: Art. 2 1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita' produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 puo' essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 1 del presente decreto; resta altresi' fermo quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto per le attivita' commerciali e i servizi professionali. Art. 3 1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le seguenti misure:
Art. 4
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: Art. 5 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, ... Art. 6 ... Art. 7 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonche' delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19», di cui all'allegato 9. Art. 8 1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita', qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. Art. 9 ...
Art. 10 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. ...
Allegato 1 Commercio al dettaglio Ipermercati Allegato 2 Servizi per la persona Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Allegato 3 ATECO 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
Misure igienico-sanitarie 1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; Allegato 5 Misure per gli esercizi commerciali 1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del distanziamento interpersonale. Allegato 6 ... Allegato 7 ... Allegato 8 ... SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE ... Allegato 9 ... SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE, LACUALE E FERROVIE CONCESSE Allegato 10 ...
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ESTRATTO ORDINA
a)servizi urbani auto-filo-tramviari: orario feriale invernale con eventuale riduzione delle corse di rinforzo scolastico; b)servizi urbani ed interurbani di metropolitana: orario feriale invernale; c)servizi interurbani su autobus: orario feriale invernale non scolastico; d)servizio tramviario interurbano di Milano: orario feriale invernale; e)servizio tramviario interurbano di Bergamo: orario feriale invernale nonscolastico; f)servizio ferroviario regionale: orario feriale invernale (con riferimento al numero di posti passeggero offerti); g)servizi a fune (funivia, funicolari ed altri impianti di risalita): orario feriale invernale non scolastico; h)servizi di navigazione pubblica sul Lago d’Iseo: servizi di collegamento con il Comune di Monte Isola, Sulzano e Sale Marasino. Per tutti i tipi di servizi elencati dalla lettera a) alla lettera g): nelle giornate festive sarà garantita l’ordinaria programmazione invernale. Sono soppressi i servizi festivi con periodicità stagionali mirati alla domanda turistica fino all’emanazione di diverse disposizioni in merito alle possibilità di spostamento per motivi turistici. La programmazione, così come sopra stabilita, dovrà essere resa sino al 31 agosto 2020, salvo adattamenti che si rendessero puntualmente necessari durante il periodo descritto a seguito del monitoraggio dei flussi dei passeggeri e salvo la programmazione del periodo estivo, che sarà definita in base alle eventuali successive disposizioni relative alle possibilità di spostamento. Il raggiungimento dei volumi di servizio sopra indicati potrà avvenire progressivamente in relazione alle differenti tipologie di trasporto e di bacini di mobilità entro il 31 maggio 2020. La modulazione dei programmi di esercizio è approvata dai rispettivi enti regolatori del servizio secondo le modalità previste dalle norme e dalle disposizioni contrattuali. Qualora il livello di offerta esercito non sia idoneo a soddisfare la domanda di trasporto in condizioni di sicurezza, il gestore deve provvedere al potenziamento puntuale del servizio prevedendo l’aumento della capacità del mezzo utilizzato, ovvero della composizione del treno o dei mezzi, ovvero aggiungendo corse di rinforzo o aumentando la frequenza complessiva del servizio.Possono essere destinati a servizi di linea, previa distrazione secondo le modalità indicate nelle disposizioni statali e regionali di cui alla d.g.r.X/4357/2015 e ss.mm.ii e secondo le modalità indicate nell’allegato 1, i mezzi attualmente utilizzati per i servizi di seguito elencati: i)servizi finalizzati di linea, applicando l’orario della tipologia di servizio cui èdestinato; j)servizi di collegamento di linea agli aeroporti applicando l’orario dellatipologia di servizio cui è destinato; k)servizi di gran turismo di linea applicando l’orario della tipologia di serviziocui è destinato; l)servizi di noleggio autobus con conducente applicando l’orario dellatipologia di servizio cui è destinato; 2.i servizi finalizzati di linea di cui all’art. 2 della legge regionale n. 6/2012, svolti anche con autovetture sino a 9 posti, immatricolate da noleggio conconducente e con le unità di navigazione indicate nell’Allegato 1 della d.g.r.n.XI/1024/2018 anche se costruite antecedentemente al 31.12.2008, in deroga alla d.g.r. n.XI/1024/2018 e ss.mm.ii., e i servizi di noleggio con conducente con autobus di cui al Regolamento Regionale n.6/2014, destinati a soddisfare gli spostamenti verso i luoghi di lavoro, verso le strutture sanitarie o altri luoghi consentiti, devono essere esercitati secondo le modalità indicate nell’allegato 1; 3.i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente con autovettura di cui alla Legge 21/92 sono svolti secondo le modalità indicate nell’allegato 1e possono essere impiegati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità, nonché per i servizi di accompagnamento del personale medico di continuità assistenziale e di persone emodializzate, in esecuzione degli accordi esistenti con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza; 4.i servizi di collegamento aeroportuale con autobus sono svolti secondo le modalità indicate nell’allegato 1 e secondo il programma di esercizio comunicato ai competenti uffici - anche in deroga alla tempistica prescritta all’art. 5, c.2 lett. g) del R.R. n. 8/2015 – qualora sia riattivato il servizio, in relazione all’apertura degli aeroporti ed alla programmazione dei voli; 5.le misure di cui ai punti precedenti hanno durata dal 4 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effettodi successivi provvedimenti; 6.la violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzionidi cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 cui provvedono gli organi di polizia e di vigilanza competenti ai sensi della legge n. 689/1981; 7.l’abrogazione delle ordinanze regionali n.509 del 13 marzo 2020 e 510 del 18 marzo 2020; 8.la pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della RegioneLombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, nelle pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.
Allegato l Misure valide per tutti i servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea:
Protezioni individuali dei passeggeri: a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, è obbligatorio l'utilizzo di guanti e mascherine. È cura di ogni passeggero procurarsi i necessari guanti e mascherine e indossarli correttamente sin dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o agli approdi o sulle banchine e si accoda per la salita a bordo dei mezzi, fino al momento in cui si allontana. Capacità dei mezzi che effettuano servizio pubblico di linea: per garantire il rispetto della distanza interpersonale a bordo mezzo, la capacità massima dei mezzi di trasporto deve intendersi di norma considerata pari al 50% dei posti seduti più il15% dei posti in piedi, con alcune specificità per le tipologie di mezzo di trasporto come meglio specificato nelle sezioni seguenti. Trasporto al seguito di biciclette, monopattini e altri dispositivi di micromobilità elettrica: il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli e altri dispositivi di micromobilità elettrica è sempre consentito sui mezzi di trasporto pubblico di linea. Modalità di pagamento: per il pagamento delle tariffe di tutti i servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea, gli operatori di trasporto incentivano l'utilizzo degli strumenti di pagamento contactless. Controllo titoli di viaggio: il controllo dei titoli di viaggio è svolto da parte degli addetti opportunamente dotati di apposite protezioni. Ascensori nelle stazioni: l'uso degli ascensori nelle stazioni della metropolitana e ferroviarie è destinato in via prioritaria alle persone a ridotta mobilità. l gestori delle stazioni adottano opportuni awisi al pubblico. Informazione in tempo reale: nei limiti dei sistemi già in dotazione gli operatori di servizi di trasporto pubblico rendono disponibili informazioni in tempo reale sui servizi di trasporto (es: posizione dei mezzi, tempo stimato di arrivo della corsa successiva, posti disponibili a bordo, passeggeri presenti alle fermate/stazioni o a bordo dei mezzi...) per agevolare l'utilizzo del trasporto da parte dei passeggeri e consentire il monitoraggio della domanda di trasporto da parte degli Enti competenti. Informazione e comunicazione: gli operatori di servizi di trasporto pubblico rendono disponibili sul proprio sito internet aziendale apposita sezione recante tutte le informazioni su modifiche degli orari, variazioni di percorso, norme di comportamento dei passeggeri e autisti, servizi on line (mail, forrn...) per la raccolta di segnalazioni/richieste. Misure specifiche per i servizi di trasporto pubblico Sono inoltre previste disposizioni e misure specifiche per singole tipologie di servizio, così articolate a) servizio ferroviario regionale
a) Servizio ferroviario regionale ... b) Trasporto pubblico di linea Le seguenti disposizioni si applicano alle seguenti tipologie di servizio di trasporto: Capacità dei mezzi: per garantire il rispetto della distanza interpersonale a bordo mezzo, la capacità massima dei mezzi di trasporto deve intendersi di norma così considerata: Salita e discesa dal mezzo di trasporto: ove possibile sugli autobus, filobus, metropolitane e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa da altra porta dei passeggeri; in caso contrario occorre prevedere che, in corrispondenza delle fermate, awenga prima la discesa e successivamente la salita dei passeggeri. Tempidi apertura porte: ove necessario, al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, utilizzare anche l'apertura differenziata delle porte. Utilizzo di autobus di noleggio con conducente per servizi di linea: l'utilizzo di autobus di NCC per servizi di linea è soggetto all'autorizzazione alla distrazione del mezzo, secondo le disposizioni regionali (DGR 1024/2018 e successive modifiche ed integrazioni), nonché agli obblighi di servizio contrattuali.
c) Trasporto pubblico di linea funiviario ... d) Trasporto pubblico di linea •servizi di navigazione ... e) Servizi non di linea Le seguenti disposizioni si applicano alle tipologie di servizio di trasporto di seguito indicate: Disposizioni per la consegna a domicilio di beni di prima necessità:
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ESTRATTO ORDINA ART. 1 Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nellaRegione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche: 1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 1.2 Commercio al dettaglio A)l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani; B) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati e discount di alimentari della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali econtattare il proprio medico curante; C) I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio: 1.definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi; 2.individuazione da parte del Comune di un “Covid Manager” per coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni; 3.limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa; 4.accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo laconcentrazione di persone, consentito ad un solo componente pernucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minoridi anni 14, disabili o anziani; 5.si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto conl’eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idoneestrumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loroaccesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante; 6.rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa dia ccesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti; 7.obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti; 8.distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato; 9.presenza di non più di due operatori per ogni posteggio; Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree; Le disposizioni di cui alla presente lettera C) si applicano anche alle fiere. Restano sospesi: ●le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti; ●le sagre. D)I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento c) l’applicazione delle previsioni di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 della precedente lettera C). 1.3 Altre attività economiche A)è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 55.90.20); B)è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura - ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale; C)è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti. ART. 2 1.Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla datadel 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020. 2.Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020. 3.Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge n.19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti e contenenti misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia. 4.Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs.152/2006. 5.Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 6.La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri edal Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della RegioneLombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, paginededicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19. 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ESTRATTO ORDINA ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia) A) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche: ART. 2 (Disposizioni finali) 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
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ESTRATTO ORDINA ... ART. 1 1.Il primo periodo della lettera G) del paragrafo 1.2 dell’Ordinanza n. 528dell’11 aprile 2020 è sostituito dai seguenti:“Le amministrazioni comunali possono individuare uno o più mercati scopertipresenti sul proprio territorio in cui attuare la riapertura dell’attività,limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate efatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e disicurezza ... Restano sospesi: 2.La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche: ...
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AVVISI COMUNITA' PASTORALE Per i fedeli che lo desiderano è comunque possibile partecipare almeno virtualmente alla celebrazione luturgica ogni giorno feriale alle ore 20.30 e la domenica alle 10.00 attraverso la pagina Facebook della “Comunità Pastorale Beato don Carlo Gnocchi - Varese”, raggiungibile all'indirizzo facebook.com/dongnocchivarese (ATTENZIONE: anche chi non è iscritto a Facebook può vedere i contenuti pubblici della pagina collegandosi al link).
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DISPOSIZIONI FONDAZIONE MOLINA Avviso a tutti i Parenti e Visitatori Su indicazione delle Istituzioni Nazionali e Regionali, la Fondazione Molina ha preso delle iniziative per affrontare al meglio la situazione per il contenimento della diffusione del coronavirus, nell'ottica di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri residenti. Il Direttore Generale
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COMUNICAZIONE AUTOLINEE VARESINE Nel rispetto delle disposizioni regionali e a fronte di un’utenza sempre più contenuta, il servizio urbano di Autolinee Varesine subisce una rimodulazione che sarà in vigore a partire da lunedì 23 marzo. AUTOLINEE VARESINE
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ALLERTA CROCE ROSSA ITALIANA CORONA VIRUS: NESSUNA ATTIVITÀ PORTA A PORTA PER TAMPONE ORALE DA PARTE DI CROCE ROSSA ITALIANA IN LOMBARDIA A seguito di alcune segnalazioni pervenute dai Comitati locali, Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale di Lombardia informa la cittadinanza che non è stata emanata alcuna attività porta-a-porta per effettuare test con tampone orale per la rilevazione di contagio di Corona Virus COVID-19 Tali attività non hanno perciò nulla a che vedere con Croce Rossa e gli individui che le realizzano, benché in divisa, non appartengono alla nostra Associazione e hanno il solo scopo di introdursi in maniera illegittima nelle abitazioni, con intenti di sciacallaggio.
Croce Rossa Italiana
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