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Ultimo aggiornamento 28/04/20
DOCUMENTI UFFICIALI
Di seguito i testi dei documenti ufficiali che dispongono o informano su cosa è previsto per contrastare il principio di epidemia, anche a Bizzozero, le parti barrate sono quelle superate da provvedimenti successivi (sino al 23/04/2020):.
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020
Decreto legge del 25/03/2020
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020
Ordinanza Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020
Ordinanza Regione Lombardia n. 515 del 22/03/2020
Ordinanza Regione Lombardia n. 517 del 23/03/2020
Ordinanza Regione Lombardia n. 521 del 04/04/2020
Ordinanza Regione Lombardia n. 522 del 06/04/2020
Ordinanza Regiona Lombardia n. 528 dell'11/04/2020
Ordinanza Regione Lombardia n. 532 del 24/04/2020
Direttiva Ministero dell'Interno dell'08/03/2020
Ordinanza Ministero della Salute
Ordinanza Ministero della Salute e degli Interni 22/03/2020
Nota Esplicativa Ministero Affari Esteri
Ordinanza Ministero della Salute e del Ministero delle infrastrutture 28/03/2020
Ordinanza Protezione Civile
Disposizioni Comune di Varese
Diocesi di Milano
Comunità Pastorale Beato don Carlo Gnocchi
Fondazione Molina
Autolinee Varesine
Croce Rossa Italiana
Farmacia Baraldi
INTERPRETAZIONI
Ogni testo normativo non può prevedere tutte le casistiche che possono esistere o verificarsi, ed alcuni passaggi possono sempre essere oggetto di interpretazioni diverse; da qui il fiorire di opinioni, consigli, pareri ed interpretazioni, tal volta personali, poco attendibili o addiittura campate in aria, ecco perchè allora è utile anche in questo caso rifarsi alle fonti ufficiali, le cui spiegazioni ed interpretazioni pure tal volta paiono contraddittorie, ma comunque risultano essere quanto di più attendibile esista, come nel caso di:
Ministero della Salute (cosa c'è da sapere sul Coronavirus)
Ministero dell'Interno (coronavirus - regole per gli spostamenti)
Protezione Civile (emergenza coronavirus - normative, informazioni, faq)
Regione Lombardia (Disposizioni, dati locali sul contagio, analisi della situazione)
RECAPITI UTILI
Numero verde regionale 800.89.45.45 (per informazioni e in caso di febbre o tosse o se si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni)
Numero di pubblica utilità dedicato 1500
Numero per le emergenze 112
ESTRATTO DEL ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verba11o-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio neli'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte clùuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma l , lettera r); f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e dì formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Fomazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti anuninistrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato l lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d); n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato l lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale; q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti; r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui ali'allegato l lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ART. 2 Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19) ...ART. 3 (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale) 1. Suli'intero tettitorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: a) il personale sanitatio si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato l, lettera d); c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari; d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato l anche presso gli esercizi commerciali; g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati; h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. l , sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato l, lettera d); l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percortenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall 'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicmne tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il nun1ero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti. 2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma l, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: 6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 4 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 Art. 5 2. Le misure di cui agli atiicoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all'articolo I, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose. 3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo e 4 marzo 2020. 4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'ruiicolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Roma, 8 marzo 2020 Il Presidente
Allegato 1 Misure igieniche: a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supetmercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mam; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; f) evitare l'uso promiscuo dì bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Art. 1 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. Art. 2 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Roma, 9 marzo 2020 Il Ministro della salute
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ART. 1 Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure: ART. 2 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
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ESTRATTO DEL
DECRETA ART. 1 1.Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure: Art. 2. 1 . Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall 'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi pro rogati al 3 aprile 2020. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO DELLA SALUTE
Allegato 1
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DECRETO LEGGE
EMANA IL SEGUENTE DECRETO LEGGE
Art. 1 aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
Art. 3
Art. 4 Art. 5 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
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ESTRATTO DEL DECRETA: ART. l l. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.
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ESTRATTO DEL DECRETA: l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: ART.2 l. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle fmanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'articolo l del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dali'articolo l del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali. ART.3 l. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: ART.4 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo l, comma l, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: g) In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: h) l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. ART.5 l. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o annatori, di: ART.6 l. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi iservizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. 2. E' fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento. ART.7 l. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata. ART.8 l. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
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ESTRATTO DEL
IL PRESIDENTE 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virusCOVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: Art. 2 1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita' produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 puo' essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 1 del presente decreto; resta altresi' fermo quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto per le attivita' commerciali e i servizi professionali. Art. 3 1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le seguenti misure:
Art. 4
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: Art. 5 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, ... Art. 6 ... Art. 7 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonche' delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19», di cui all'allegato 9. Art. 8 1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita', qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. Art. 9 ...
Art. 10 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. ...
Allegato 1 Commercio al dettaglio Ipermercati Allegato 2 Servizi per la persona Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Allegato 3 ATECO 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
Misure igienico-sanitarie 1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; Allegato 5 Misure per gli esercizi commerciali 1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del distanziamento interpersonale. Allegato 6 ... Allegato 7 ... Allegato 8 ... SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE ... Allegato 9 ... SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE, LACUALE E FERROVIE CONCESSE Allegato 10 ...
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ESTRATTO Limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale ORDINA 1. È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza. Non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. Allegato 1 Commercio al dettaglio - Ipermercati
Allegato 2 - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
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ESTRATTO ORDINA a) ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica nel territorio regionale si adottano le seguenti misure: DISPONE ALTRESI’ b) Il punto 16 dell’Ordinanza n.541 del 22/3/2020 è così modificato: “Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. E’ altresì consentita nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie:
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ESTRATTO DISPONE 1. Il punto 9, lettera c) dell’Ordinanza n.515 del 22/3/2020 è sostituito dal seguente: “Si raccomanda di sottoporre il personale che svolge servizi essenziali nelle sedi degli Enti e Amministrazioni di cui alla presente Ordinanza, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto, prima che acceda agli immobili, al controllo della temperatura corporea con le modalità individuate da ciascuna amministrazione, ivi compresa l’autocertificazione;”.
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ESTRATTO ORDINA ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia) 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche: ART. 2 (Disposizioni finali) ... IL PRESIDENTE ATTILIO FONTANA
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ESTRATTO ORDINA Art. 1 (Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 521/2020) All’Ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: ART. 2 (Disposizioni finali) 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dal 7 aprile 2020 e sono efficaci fino al 13 aprile 2020.
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ESTRATTO ORDINA ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia) A) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche: ART. 2 (Disposizioni finali) 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
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ESTRATTO ORDINA ... ART. 1 Restano sospesi: ...
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DIRETTIVA DEL MINISTERO DEGLI INTERNI Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con il d.P.C.M. 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 dell'8 marzo 2020, sono state ridefinte le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19. a) Uffici di Polizia di Frontiera operanti ai confini terrestri
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ESTRATTO ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure: Art. 2 (Disposizioni finali) 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. ... Roma, 20 marzo 2020
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ORDINANZA CONGIUNTA MINISTERO DELLA SALUTE E DEGLI INTERNI EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA Art. 1 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per Art. 2 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino ali'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. MINISTRO DELLA SALUTE MINISTRO DELL'INTERNO
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Nota esplicativa al DPCM 8 marzo 2020 del Ministero degli Esteri Data: 08/03/2020
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ESTRATTO ORDINANZA Art. l l. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l 'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: ART.2 l. Il divieto, alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, di ingresso nei porti italiani previsto dall'articolo 4 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 19 marzo 2020, n. 125, si applica oltre che alle navi in servizio di crociera anche per la sosta inoperosa delle stesse navi passeggeri Art. 3 l. Le disposizioni di cui all'articolo l, comma l, si applicano anche in relazione ai trasporti già iniziati al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza. In relazione ai trasporti di cui al primo periodo, la dichiarazione prevista dal comma l del predetto articolo l viene trasmessa al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio, unitamente a quella prevista dall'articolo l, comma l, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 120 del 17 marzo 2020.
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ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
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DISPOSIZIONI DELLA DIOCESI DI MILANO PRIMO COMUNICATO L’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in ragione dell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, dispone la sospensione delle Celebrazioni eucaristiche con concorso di popolo a partire dall’orario vespertino di domenica 23 febbraio e fino a data da definire a seguito dell’evolversi della situazione. SECONDO COMUNICATO In ragione dell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, si dispongono - per quanto attiene all’intero territorio dell’Arcidiocesi - i seguenti provvedimenti. TERZO COMUNICATO A Seguito del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri datato 8 marzo 2020 vengono riportate le norme in vigore da oggi fino a nuovo provvedimento.
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AVVISI COMUNITA' PASTORALE Le Sante Messe del 29 febbraio/1 marzo 2020 all’interno della nostra Comunità non verranno celebrate. Domenica 1 marzo tutti i fedeli della Diocesi di Milano, stando riuniti in casa con i propri familiari, potranno unirsi in preghiera con l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, che dalla Cripta del Duomo di Milano presiederà la celebrazione eucaristica della Domenica di inizio Quaresima. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su TgrLombardia – Rai 3 per tutto il territorio regionale a partire dalle 11.00. Sempre allo scopo di favorire la partecipazione alla vita della Chiesa, pur in questo momento del tutto eccezionale, come previsto dal diritto canonico nei casi in cui non è possibile partecipare all’Eucarestia, l’Arcivescovo invita i fedeli alla preghiera individuale e in famiglia, utilizzando il foglietto della Santa Messa e il sussidio “Iniziamo insieme la Quaresima” che sono disponibili in ogni chiesa della nostra Comunità. Il notiziario settimanale “Comunità” non sarà distribuito, e ricordiamo inoltre che tutte le attività della vita Parrocchiale sono sospese fino a nuova comunicazione. Nel frattempo comunque tutte le chiese della Comunità sono aperte ai fedeli. APPUNTAMENTI “SOCIAL” A partire da domenica 1 marzo, ogni mattina alle 6.28, l’Arcivescovo Delpini pregherà per un minuto e pronuncerà le intenzioni di preghiera per la pace dalla Cappella arcivescovile. Il collegamento avverrà attraverso il portale della Diocesi di Milano al link www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli account ufficiali dei canali social diocesani (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28. Il medesimo video verrà anche trasmesso A partire da lunedì 2 marzo, ogni sera alle 20.30, i sacerdoti della nostra Comunità celebreranno la Santa Messa, senza la partecipazione dei fedeli, in una delle cinque chiese della Comunità, ricordando nelle intenzioni i defunti. L’evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook “Comunità Pastorale Beato don Carlo Gnocchi - Varese”: facebook.com/dongnocchivarese (ATTENZIONE: anche chi non è iscritto a Facebook può vedere i contenuti pubblici della pagina collegandosi al link!). INTEGRAZIONE CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA SUl MEDIA DIGITALI:
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DISPOSIZIONI FONDAZIONE MOLINA Avviso a tutti i Parenti e Visitatori Su indicazione delle Istituzioni Nazionali e Regionali, la Fondazione Molina ha preso delle iniziative per affrontare al meglio la situazione per il contenimento della diffusione del coronavirus, nell'ottica di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri residenti. Il Direttore Generale Aggiornamenti al 3 marzo
Si confermano tutte le disposizioni precedenti, ove non modificate, dalla presente comunicazione. Aggiornamenti al 01 marzo Disposizione coronavirus: gestione Poliambulatorio Fondazione Molina Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo 2020 1. La limitazione dell 'accesso agli ambulatori alla sola persona che necessita della prestazione e ad un solo accompagnatore. Aggiornamenti al 27 febbraio A seguito della situazione per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 la Fondazione, in adeguamento a quanto previsto da Decreti e Circolari del Governo e della Regione Lombardia comunica che, per la settimana dal 1 al 8 marzo prossimi:
Si chiede a tutti il rispetto delle modalità di autocontrollo delle condizioni di salute, evitando l’accesso alla Fondazione in caso di sintomi influenzali o consimili. Ringraziamo tutti per la cortese attenzione Il Direttore Generale Comunicazione del 24 febbraio In data 24 febbraio il Presidente Guido Bonoldi ha convocato una riunione straordinaria per valutare come procedere in considerazione dell’emergenza coronavirus in atto.
Tali indicazioni potranno subire modifiche ed aggiornamenti nei prossimi giorni in seguito alla pubblicazione di circolari o disposizioni da parte del Ministero della Salute, ATS Insubria e Ordine dei Medici di Varese.
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COMUNICAZIONE AUTOLINEE VARESINE Autolinee Varesine: fino a sabato 14 marzo, prosegue l’orario NON SCOLASTICO Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono ancora chiusi a causa dell’emergenza Coronavirus, come stabilito dai decreti governativi: questo influisce inevitabilmente anche sul servizio di Autolinee Varesine. Fino a sabato 14 marzo 2020 e comunque fino alla riapertura delle scuole, tutta la rete urbana ed extraurbana continuerà a seguire l’orario NON SCOLASTICO, tradizionalmente implementato nei periodi di chiusura delle scuole e già in vigore dunque nelle ultime due settimane, quando tale limitazione riguardava essenzialmente Regione Lombardia ed altre regioni confinanti. In queste giornate non facili, segnate da un clima di incertezza, l’azienda ci tiene a rimarcare e a ringraziare per la professionalità e il lodevolissimo senso di responsabilità dimostrati quotidianamente dai propri dipendenti. Ciò significa che, nonostante le particolari condizioni e anche la specificità di un lavoro comunque a continuo contatto col pubblico, tutti sono al loro posto: in cabina di guida, a bordo mezzo per la controlleria, nelle officine, nelle biglietterie e negli uffici aziendali, svolgendo la propria mansione con la consueta serietà e con l’immancabile spirito di servizio. Dal canto suo, Autolinee Varesine continua a mettere in atto particolari accorgimenti per una migliore igienizzazione dei mezzi e degli spazi aziendali, rispettando in toto le deliberazioni adottate dalle istituzioni competenti. AUTOLINEE VARESINE COMUNICAZIONE AUTOLINEE VARESINE In osservanza alle disposizioni governative per la tutela della salute di tutti, Autolinee Varesine sta implementando alcuni provvedimenti al fine di garantire la massima sicurezza possibile sia del personale, sia degli utenti. Sulle sole linee extraurbane, viene sospesa la vendita a bordo dei biglietti (che su queste tratte avviene direttamente dal conducente): in tal caso, si invita l’utenza a premunirsi del titolo di viaggio presso le rivendite, prima di salire a bordo. Sempre sui bus extraurbani, c’è la possibilità che l’obliteratrice (situata nella parte anteriore del mezzo) non sia raggiungibile: in tal caso è obbligatoria la convalida a penna da parte dell’utente, segnando data e ora dell’utilizzo, per evitare di incorrere nelle sanzioni amministrative previste. Si invita poi l’utenza a cercare di mantenere la distanza di sicurezza di un metro tra le persone, anche occupando i posti a sedere a “posizioni alternate” laddove possibile. Più in generale, tutti i passeggeri sono tenuti a seguite le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dalle autorità competenti. AUTOLINEE VARESINE COMUNICAZIONE AUTOLINEE VARESINE A partire da giovedì 12 marzo 2020, la rete di Autolinee Varesine seguirà l’orario Ridotto. AUTOLINEE VARESINE COMUNICAZIONE AUTOLINEE VARESINE Nel rispetto delle disposizioni regionali e a fronte di un’utenza sempre più contenuta, il servizio urbano di Autolinee Varesine subisce una rimodulazione che sarà in vigore a partire da lunedì 23 marzo. AUTOLINEE VARESINE
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ALLERTA CROCE ROSSA ITALIANA CORONA VIRUS: NESSUNA ATTIVITÀ PORTA A PORTA PER TAMPONE ORALE DA PARTE DI CROCE ROSSA ITALIANA IN LOMBARDIA A seguito di alcune segnalazioni pervenute dai Comitati locali, Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale di Lombardia informa la cittadinanza che non è stata emanata alcuna attività porta-a-porta per effettuare test con tampone orale per la rilevazione di contagio di Corona Virus COVID-19 Tali attività non hanno perciò nulla a che vedere con Croce Rossa e gli individui che le realizzano, benché in divisa, non appartengono alla nostra Associazione e hanno il solo scopo di introdursi in maniera illegittima nelle abitazioni, con intenti di sciacallaggio.
Croce Rossa Italiana APPELLO DELLA CROCE ROSSA Vorresti essere vicino alla nostra Comunità in questo periodo di emergenza? Croce Rossa Italiana ha bisogno di te! Per far fronte all'enorme richiesta che questi tempi infelici stanno sollevando, stiamo cercando persone disposte ad aiutarci in qualità di Volontari Temporanei, ovvero Volontari disposti ad operare in tanti ambi (sociale, logistico, sanitario) da qui al rientro dell'emergenza Covid-19. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure segnalare la propria disponibilità al link Volontari Temporanei
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La farmacia Baraldi ha organizzato un servizio di consegna a domicilio dei farmaci per le persone in difficoltà il servizio è gratuito ed è a disposizione di tutti quelli che ne faranno richiesta e ne hanno effettivo bisogno. Per informazioni sul servizio: tel 0332262360
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DISPOSIZIONI COMUNE DI VARESE «Sulla base del decreto della Presidenza del Consiglio per il contenimento del covid-19, e delle Faq presenti sul sito del Governo, abbiamo disposto la sospensione del mercato di piazzale Kennedy, quello di piazza Giovine Italia, quello del Coldiretti in piazza De Gasperi, e in generale di tutti i mercati all’aperto della città, sia alimentari che non alimentari». Così l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin che ha provveduto a dare comunicazione ai rappresentati delle associazioni di categoria interessate dal provvedimento. Stare a casa è ora la regola da rispettare assolutamente. A nessuno venga in mente di violare le disposizioni che da ieri il Governo ha esteso a tutta l’Italia. Misure necessarie a causa dell’incremento del numero dei decessi e dei contagiati. Per questo oggi, durante la riunione con i sindaci dei capoluoghi e la Regione, ho chiesto di andare anche oltre le misure contenute nel decreto in vigore e chiudere tutto. Fermiamoci tutti ora per far ripartire al più presto la vita economica e sociale. Chiudere prima per riaprire prima possibile una volta finita l’emergenza sanitaria. Sono sicuro che l’economia potrà ripartire più forte di prima se ora riusciremo a far fronte comune a questa emergenza, senza perdere tempo prezioso.
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