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ESTRATTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell' 08 marzo 2020 con quanto applicabile a Bizzozero (in alternativa link al testo integrale)
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verba11o-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)
l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio neli'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte clùuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma l , lettera r);
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e dì formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Fomazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti anuninistrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato l lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d);
n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato l lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui ali'allegato l lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
ART. 2
Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)
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ART. 3
(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)
1. Suli'intero tettitorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitatio si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato l, lettera d);
c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
e) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le infomazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui ali'allegato 1 ;
f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato l anche presso gli esercizi commerciali;
g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. l , sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato l, lettera d);
l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percortenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall 'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicmne tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il nun1ero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma l, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l 'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione; c) accetata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell 'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del25 febbraio 2020); d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l 'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre: a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi; b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure: a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall 'ultima esposizione; b) divieto di contatti sociali; c) divieto di spostamenti e viaggi; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l 'operatore di Sanità Pubblica; b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Su tutto il tenitorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato l.
Art. 4 (Monitoraggio delle misure)
I . Il prefetto tenitorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l 'esecuzione delle misure di cui all'atiicolo l, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi tetritoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
Art. 5 (Disposizioni finali)
l. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. 2. Le misure di cui agli atiicoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all'articolo I, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose. 3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo e 4 marzo 2020. 4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'ruiicolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Roma, 8 marzo 2020 Il Ministro della salute Speranza
Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte
Allegato 1
Misure igieniche:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supetmercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mam;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo dì bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell' 09 marzo 2020
Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. 2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro».
Art. 2 Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.
Roma, 9 marzo 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte
Il Ministro della salute Speranza
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell' 11 marzo 2020
ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2. 4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. 6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. 7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 9. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 10. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
ART. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Roma, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL MINISTRO DELLA SALUTE
Allegato 1 COMMERCIO AL DETTAGLIO Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2 Servizi per la persona Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attività connesse
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ESTRATTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 22 marzo 2020 con quanto applicabile a Bizzozero (in alternativa link al testo integrale)
DECRETA
ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull 'intero territorio nazionale)
1.Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell 'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dali'm1icolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall 'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L 'elenco dei codici di cui all 'allegato l può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro deli'economia e delle finanze;
b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pub blici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conse guentemente all 'articolo l , comma l , lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole ". E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse;
c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell 'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
f) è sempre consentita l 'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e ali mentari. Resta altresì consentita ogni attività cmmmque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
h) sono consentite le attività dell'industria dell 'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l 'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della pro vincia ove sono ubicate le attività produttive.
2. Il Prefetto infonna delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'intemo, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di rego lamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Govemo e le patii sociali.
4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Art. 2. (Disposizioni finali)
1 . Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall 'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi pro rogati al 3 aprile 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attua- zwne.
Roma, 22 mar. 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Giuseppe Conte
MINISTRO DELLA SALUTE Roberto Speranza
Allegato 1
ATECO
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DESCRIZIONE
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01
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Coltivazioniagricoleeproduzionediprodottianimali
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03
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Pescaeacquacoltura
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05
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Estrazionedicarbone
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06
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Estrazionedipetroliogreggioedigasnaturale
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09.1
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Attivitàdeiservizidisupportoall'estrazionedipetrolioedigas naturale
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10
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Industriealimentari
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11
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Industriadellebevande
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13.96.20
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Fabbricazionedialtriarticolitessilitecniciedindustriali
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13.94
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Fabbricazionedispago,corde,funiereti
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13.95
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Fabbricazione ditessutinontessutiediarticoliintalimaterie(esclusigliarticolidiabbigliamento)
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14.12.00
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Confezionidicamici,diviseealtriindumentidalavoro
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16.24.20
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abbricazionediimballaggiinlegno
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17
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Fabbricazionedi carta
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18
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Stampaeriproduzionedisupportiregistrati
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19
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Fabbricazionedicokeeprodottiderivantidallaraffinazionedelpetrolio
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20
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Fabbricazionedipro .dottichimici
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21
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Fabbricazionediprodottifarmaceuticidibaseedipreparatifarmaceutici
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22.1
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Fabbricazionediarticoliingomma
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22.2
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Fabbricazionediarticoliinmaterieplastiche
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23.19.10
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Fabbricazionedivetrerieperlaboratori,perusoigienico,perfarmacia
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26.6
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Fabbricazione diapparecchiperirradiazione,apparecchiatureelettromedicali edelettroterapeutiche
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27.1
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Fabbricazionedimotori,generatorietrasformatorielettriciediapparecchiatureperladistribuzione eilcontrollo dell'elettricità
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28.3
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fabbricazionedimacchineperl'agricolturaelasilvicoltura
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28.93
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Fabbricazionedimacchineperl'industria alimentare,dellebevande edeltabacco (inclusepartie accessori)
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28.95.00
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Fabbricazione dimacchineperl'industria dellacartaedelcartone(inclusepartieaccessori)
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28.96
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Fabbricazionedimacchineperl'industria dellematerieplasticheedellagomma(inclusepartie accessori)
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32.50
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Fabbricazionedistrumentiefornituremedicheedentistiche
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32.99.1
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Fabbricazionediattrezzatureedarticolidivestiarioprotettividisicurezza
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32.99.4
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Fabbricazionedicassefunebri
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33
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Riparazioneemanutenzioneinstallazionedimacchineeapparecchiature
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35
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Fornituradienergia elettrica,gas,vaporeeariacondizionata
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36
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Raccolta,trattamentoefornitura diacqua
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37
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Gestionedelleretifognarie
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38
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Attivitàdiraccolta,trattamentoesmaltimentodeirifiuti;recuperodeimateriali
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39
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Attivitàdirisanamentoealtriservizidigestione deirifiuti
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42
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Ingegneria civile
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43.2
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Installazionediimpiantielettrici,idrauliciealtrilavoridicostruzionieinstallazioni
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45.2
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Manutenzioneeriparazionediautoveicoli
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45.3
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Commerciodiparti eaccessoridiautoveicoli
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45.4
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Perlasolaattivitàdimanutenzioneeriparazionedimotocicliecommerciodirelative partieaccessori
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46.2
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Commercioall'ingrosso dimaterieprime agricoleeanimalivivi
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46.3
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Commercioall'ingrosso diprodottialimentari,bevandeeprodottideltaacco
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46.46
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Commercioall'ingrossodiprodottifarmaceutici
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46.49.2
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Commercioall'ingrossodilibririvisteegiornali
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46.61
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Commercioall'ingrossodimacchinari,attrezzature,macchine,accessori,fornitureagricoleeutensili agricoli,inclusiitrattori
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46.69.19
|
Commercioall'ingrossodialtrimezziedattrezzaturedatrasporto
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46.69.91
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Commercioall'ingrosso distrumentieattrezzatureadusoscientifico
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46.69.94
|
Commercioall'ingrossodiarticoliantincendioeinfortunistici
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46.71
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Commercioall'ingrosso diprodottipetroliferielubrificantiperautotrazione,dicombustibiliper riscaldamento
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49
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Trasportoterrestreetrasportomediantecondotte
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50
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Trasportomarittimoepervied'acqua
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51
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Trasportoaereo
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52
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Magazzinaggio eattivitàdi supportoaitrasporti
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53
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Servizipostalieattivitàdicorriere
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55.1
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Alberghiestrutturesimili
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j(DA58A
63)
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Servizidiinformazioneecomunicazione
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K(da64a
66)
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Attivitàfinanziarieeassicurative
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69
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Attivitàlegaliecontabili
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70
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Attivitàdidirezioneaziendaliediconsulenzagestionale
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71
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Attivitàdeglistudidiarchitetturaed'ingegneria;collaudiedanalisitecniche
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72
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Ricercascientifica esviluppo
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74
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Attivitàprofessionali,scientificheetecniche
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75
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Serviziveterinari
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80.1
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Servizidivigilanzaprivata
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80.2
|
Serviziconnessiaisistemidivigilanza
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81.2
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Attività di puliziaedisinfestazione
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82.20.00
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Attività deicalicenter
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82.92
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Attività diimballaggioeconfezionamentocontoterzi
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82.99.2
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Agenziedidistribuzionedilibri,giornalieriviste
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84
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Amministrazionepubblicaedifesa;assicurazionesocialeobbligatoria
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85
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Istruzione
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86
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Assistenzasanitaria
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87
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Servizidiassistenzasocialeresidenziale
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88
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Assistenzasocialenonresidenziale
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94
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Attività diorganizzazionieconomiche,didatoridilavoroeprofessionali
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95.11.00
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Riparazioneemanutenzionedicomputereperiferiche
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95.12.01
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Riparazioneemanutenzioneditelefonifissi,cordlessecellulari
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95.12.09
|
Riparazioneemanutenzionedialtreapparecchiatureperlecomunicazioni
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95.22.01
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Riparazionedielettrodomesticiediarticoliperlacasa
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97
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Attività difamiglieeconvivenzecomedatoridilavoroperpersonaledomestico
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DECRETO LEGGE del 25 marzo 2020 (in alternativa link al testo integrale)
EMANA IL SEGUENTE DECRETO LEGGE
Art. 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu’ misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale; d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano; e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perchè risultate positive al virus; f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso; h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza; m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi; n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico; o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale; p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza; q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero; r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile; t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi; u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità; bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS); cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni; dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute; ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente; gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale; hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.
Art. 2 Attuazione delle misure di contenimento 1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.
Art. 3 Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.
Art. 4 Sanzioni e controlli 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
4. All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l’arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Art. 5 Disposizioni finali 1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 marzo 2020 MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Speranza, Ministro della salute
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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ESTRATTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell' 01 aprile 2020 (in alternativa link al testo integrale)
DECRETA:
ART. l Misure urgenti di contenimento del contagio
l. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.
2. La lettera d) dell'art. l decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».
3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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ESTRATTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell' 10 aprile 2020 (in alternativa link al testo integrale)
DECRETA: ART. l (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)
l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza; b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; e) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; f) non è consentito svolgere attività Iudica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo; h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, qualj, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e. università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in• formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università . e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni; p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'articolo 2, comma l, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria fmale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi; q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale; s) sono sospesi i congressi, le riun,ioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAIPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni temtonali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della dìffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo iprotocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare; z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato l, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2; dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5; ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori; gg) fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dali'articolo 2, comma 2; ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
ART.2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza deUe attività produttive industriali e commerciali)
l. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle fmanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'articolo l del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dali'articolo l del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali. 2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. 3. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa. 4. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'articolo l per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione. 5. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza. 6. Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale. 7. Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Si applica il comma6. 8. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia. 9. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22luglio 1999, n. 261 assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità. 10. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano icontenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. 11. Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma l, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dali'adozione del decreto di modifica. 12. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
ART.3 (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)
l. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute; b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità; c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4; d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali; e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. l, sono messe a disposizione degli addett, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata; g) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4.
ART.4 (Disposizioni in materia di ingresso in Italia)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo l, comma l, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo l, comma l, lettera a), del presente decreto; b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma l, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma l, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma l, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma l, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dèdicati.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo l, comma l, lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciano, le persone fisiche sono tenute a comUnicarlo all'Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dali'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma l lettera b), integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dip imento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
8. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre ilmedico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020); c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine. d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi; e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della màlattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:
l) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; 2) il divieto di contatti sociali; 3) il divieto di spostamenti e viaggi; 4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
g) In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
l) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica; 2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; 3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
h) l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni di cui ai commi da l a 8 non si applicano: a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; d) ai lavoratori tran.sfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo l, comma l, lettera a), del presente decreto. 10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrUtture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
ART.5 (Transiti e soggiorni di breve durata in Italia)
l. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o annatori, di: a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare itrasferimenti; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
2. Con la dichiarazione di cui al comma l sono assunti anche gli obblighi: a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma l, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma l; b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma l' provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma l, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente d lla Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di: a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi: a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima; b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'articolo 4, commi 6 e 7.
8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi l, 2 e 4, nonché quelli previsti dall'articolo 4, commi l e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti: a) ai fini dell'accesso àl serviZIO di trasporto verso l'Italia, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
l) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; 2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale; 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia; b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.
9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dali'articolo 4, comma 3, a seguit9 dello sbarco nel luogo di destinazione fmale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
10. 'Le disposizioni del presente articolo non si applicano: a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora,. nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo dall'articolo l, comma l, lettera a) del presente decreto.
11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 dl Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
ART.6 (Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera)
l. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi iservizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
2. E' fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.
3. Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti ipasseggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.
4. All'atto dello sbarco nei porti italiani: a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all'estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata ali'atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività ali'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti ali'estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.
5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituàle in Italia ovvero la località da essi indicata all'atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
6. Salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall'Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell'armatore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche ali'equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. E' comunque consentito all'equipaggio, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave. 8. E' fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa
9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrUtture e dei trasporti, adottato su proposta del Mirustro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
ART.7 (Esecuzione e monitoraggio delle misure)
l. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
ART.8 (Disposizioni finali)
l. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l o aprile 2020. 3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano .alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative nonne di attuazione.
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ESTRATTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 26 aprile 2020 (in alternativa link al testo integrale)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ...
DECRETA: Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virusCOVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purche' venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; c) e' fatto divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; d) e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; f) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria, purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita'; g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva; h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entita', cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'; l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; n) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle universita', nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attivita' di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilita', di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalita' di cui al precedente periodo, le universita', le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attivita'; o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni; p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validita' delle prove di esame gia' sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi; q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi costituite a livello regionale; s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica o congressuale; t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; u) sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; v) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; w) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare; z) sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita'. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; aa) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonche' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; cc) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2; dd) gli esercizi commerciali la cui attivita' non e' sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5; ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2; ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' produttive industriali e commerciali
1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita' produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 puo' essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 1 del presente decreto; resta altresi' fermo quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto per le attivita' commerciali e i servizi professionali. 2. Le attivita' produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile. 3. Sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonche' per i servizi che riguardano l'istruzione. 4. E' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresi' consentita ogni attivita' comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza. 5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessita'. 6. Le imprese le cui attivita' non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonche', per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 7. Le imprese, le cui attivita' dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attivita' necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione. 8. Per le attivita' produttive sospese e' ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita' di vigilanza, attivita' conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonche' attivita' di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonche' la ricezione in magazzino di beni e forniture. 9. Le imprese, che riprendono la loro attivita' a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attivita' propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. 10. Le imprese, le cui attivita' sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attivita' nel rispetto di quanto previsto dal comma 6. 11. Per garantire lo svolgimento delle attivita' produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita' produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.
Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le seguenti misure: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute; b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita'; c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4; d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali; e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata; g) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4. 2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Art. 4 Disposizioni in materia di ingresso in Italia
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: ... 8. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: ... 9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: ... d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto. ...
Art. 5 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, ... 10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano: ... d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto. ...
Art. 6 Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
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Art. 7 Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonche' delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19», di cui all'allegato 9. 2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto puo' integrare o modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19», nonche', previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.
Art. 8 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita'
1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita', qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Art. 9 Esecuzione e monitoraggio delle misure
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Art. 10 Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. 2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento piu' restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
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Allegato 1
Commercio al dettaglio
Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria Commercio al dettaglio di libri Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti
Allegato 2
Servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attivita' delle lavanderie industriali Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attivita' connesse
Allegato 3
ATECO
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 03 PESCA E ACQUACOLTURA 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE 09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE 10 INDUSTRIE ALIMENTARI 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 12 INDUSTRIA DEL TABACCO 13 INDUSTRIE TESSILI 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 24 METALLURGIA 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE 35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 INGEGNERIA CIVILE 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51 TRASPORTO AEREO 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE 551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI 58 ATTIVITA' EDITORIALI 59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 TELECOMUNICAZIONI 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE 63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI 64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE) 66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE 68 ATTIVITA' IMMOBILIARI 69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA' 70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO 74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 SERVIZI VETERINARI 78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE 81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE) 82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 85 ISTRUZIONE 86 ASSISTENZA SANITARIA 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
Allegato 4
Misure igienico-sanitarie
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 3. evitare abbracci e strette di mano; 4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva; 7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 11. e' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
Allegato 5
Misure per gli esercizi commerciali
1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del distanziamento interpersonale. 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura. 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. 4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande. 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalita': a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Allegato 6 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
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Allegato 7 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
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Allegato 8 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
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SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche: • L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali. • Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale. • Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita' territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo. • Sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.
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Allegato 9 Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
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SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE, LACUALE E FERROVIE CONCESSE Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche: • l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso; • I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca; • prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati: - negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall'altra porta; - utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte; • sugli autobus e sui tram garantire un numero massimo di passeggeri, in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati. Per la gestione dell'affollamento del veicolo, l'azienda puo' dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate; • nelle stazioni della metropolitana: - prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi; - predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti; - prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilita' di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti; • applicazione di marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro; • sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita' territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo; • sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli autisti; • installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza. • aumento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri.
Allegato 10 Principi per il monitoraggio del rischio sanitario
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ESTRATTO ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA (n. 514 21/03/2020) (in alternativa link al testo integrale )
Limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale
ORDINA
1. È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza. Non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
2. Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone. La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati provvedono a far rispettare tale disposizione nello spazio pubblico. Ai contravventori sarà comminata una sanzione amministrativa di euro 5.000,00.
3. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Le strutture sanitarie attuano un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima dell’inizio del turno di lavoro, e il rilievo del rialzo della temperatura oltre i 37,3 °C comporta l’effettuazione del tampone naso-faringeo per ricerca di SARS-CoV-2 e l’allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione dell’attività lavorativa.
4. Divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
5. Sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell’attività delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 del d.lgs 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all’art.1 della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell’ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente.
6. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono altresì sospesi tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. Sono chiusi i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati. Sono bloccate le slot machine e gli altri apparecchi di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e disattivati monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali. Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e, limitatamente alla rivendita di generi di monopoli e di valori bollati, i tabaccai. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone. Si raccomanda di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall’azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C si rimanda a quanto disposto dai punti 3) e 4).
7. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2. Sono altresì sospese le attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività.
8. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. per quanto concerne i servizi bancari, finanziari e assicurativi si devono utilizzare modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti a favore dell’utenza, in modo da evitare assembramenti. Restano altresì garantite le attività di gestione rifiuti, di cui all’art. 183 comma 1 lettera n) del dlgs. 152/06, relative a raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario in quanto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 177, comma 2 del D.lgs. medesimo.
9. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); sono consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione. Devono essere in ogni caso rispettate le misure previste dall’accordo Governo- Parti Sociali del 14.03.2020. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
10. In ordine alle attività produttive si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
11. Sono chiuse le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza.
12. Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.
13. In relazione a quanto disposto nell’ambito dei precedenti punti commi 10 e 11 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
14. Per tutte le attività si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
15. È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.
16. Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. È fatta salva l’individuazione delle strutture che possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.
17. È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; Sono altresì vietati lo sport e le attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni. Nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.
18. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti d’interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
19. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
20. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
21. Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
22. Sono aperti i luoghi di culto e sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. L’accesso ai luoghi di culto è consentito in forma contingentata e nel rispetto delle misure necessarie a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
23. Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.
24. Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro .
25. Sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
26. Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
27. Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.
b) Le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dal 22/03/2020 fino al 15/04/2020.
IL PRESIDENTE ATTILIO FONTANA
Allegato 1
Commercio al dettaglio
- Ipermercati - Supermercati - Discount di alimentari - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati - Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari - Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici - Farmacie - Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati - Commercio al dettaglio di prodotti per toletta e per l’igiene personale - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Allegato 2
Servizi alla persona
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia - Attività delle lavanderie industriali - Altre lavanderie, tintorie - Servizi di pompe funebri e attività connesse
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ESTRATTO ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA (n. 515 del 22/03/2020) (in alternativa link al testo integrale )
ORDINA
a) ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:
1. la sospensione dell’attività amministrativa in presenza presso le rispettive sedi e uffici decentrati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001, nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità per i quali sia assolutamente necessaria e imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro, nell’ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990.
2. le attività non indicate ai seguenti punti della presente Ordinanza devono essere svolte con la modalità' di lavoro agile.
3. come previsto dall’art. 87 del decreto legge n. 18/2020, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata citata dalla predetta disposizione, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. per quanto attiene alle amministrazioni delle funzioni locali, ai fini della presente Ordinanza, si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità i seguenti:
a) anagrafe, stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) protezione civile; h) tutela ambientale; i) servizi informatici e di rete ICT; j) funzioni di stretto supporto amministrativo a consigli e giunte degli enti locali qualora non sia possibile adottare le misure previste dall’art. 73 del Decreto legge n. 18/2020 nonchè delle Regioni e degli organismi collegiali di altre istituzioni; k) eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite mediante la modalità di lavoro agile.
5. per quanto concerne le amministrazioni delle funzioni centrali, ai fini della presente Ordinanza, si considerano servizi essenziali i seguenti:
a) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi; b) amministrazione della giustizia; c) attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona; d) igiene, sanità ed attività assistenziali; e) attività connesse al servizio doganale; f) trasporti; g) tutela ambientale e vigilanza sui beni culturali; h) servizio elettorale; i) protezione civile; j) servizi informatici e di rete ICT; k) eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite mediante la modalità di lavoro agile.
6. Per quanto concerne la funzione sanità, ai fini della presente Ordinanza, si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità tutte le attività di erogazione del servizio sociale, socio-sanitario e sanitario regionale nonché quelle di supporto tecnico, professionale e amministrativo, salvo quelle eventualmente individuate dalle Direzioni delle aziende, agenzie e enti del servizio per le quali non sia necessaria l’attività di supporto in presenza.
7. Per quanto concerne le amministrazioni dell’istruzione e della ricerca, ai fini della presente Ordinanza, si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità le attività delle istituzioni universitarie finalizzate allo studio scientifico-sanitario di soluzioni per il superamento dell’emergenza epidemiologica, nonché i servizi connessi alla formazione a distanza delle scuole e delle Università e l’attività dei laboratori di ricerca universitaria in ambito sanitario, scientifico e tecnologico e le eventuali ulteriori funzioni strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, per le quali sia strettamente necessaria l’attività in presenza, sulla base di individuazione operata dalle singole Istituzioni.
8. Per quanto concerne gli enti pubblici non economici regionali e locali nonché i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 della legge 241/1990, si considerano ai fini della presente Ordinanza, servizi essenziali e di pubblica utilità i soli servizi riferibili alle attività indicate ai precedenti punti 4 e 5.
9. Ciascuna amministrazione destinataria della presente Ordinanza deve adottare, osservare e far osservare le seguenti misure per il personale che presti servizio in presenza: a) ciascuna Amministrazione con specifico provvedimento dovrà individuare, nell’ambito della propria organizzazione, i dipendenti adibiti ai servizi essenziali, ivi compresi quelli eventualmente assegnati alle eventuali Unità di Crisi istituite dalle amministrazioni locali, regionali e statali per la gestione dell’emergenza; b) con l’eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, devono essere adottate forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività essenziali da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici singoli ed assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento; c) Il personale che svolge servizi essenziali nelle sedi degli Enti e Amministrazioni di cui alla presente Ordinanza, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto, per accedere agli immobili deve sottoporsi al controllo della temperatura corporea (la rilevazione della temperatura non verrà registrata, in ottemperanza alla normativa sulla privacy) con le modalità individuate da ciascuna amministrazione; d) Se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non sono consentiti l’accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro; e) È obbligatorio che le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene delle mani; f) Ciascuna Amministrazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e detergenti all’interno dei servizi igienici); g) Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine (ad es. negli spazi utilizzati dalle Unità di crisi o durante riunioni che si possono svolgere solamente in presenza); h) Gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro devono essere limitati al minimo indispensabile; i) L’accesso agli spazi comuni all’interno delle sedi degli Enti, è contingentato con la previsione di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
DISPONE ALTRESI’
b) Il punto 16 dell’Ordinanza n.541 del 22/3/2020 è così modificato: “Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. E’ altresì consentita nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie:
● personale in servizio presso le stesse strutture; ● ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività; ● personale viaggiante di mezzi di trasporto; ● ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati; ● soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture; ● soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie; ● soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
Sono escluse da quanto previsto al presente punto 16 le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.”
c) per errore materiale, la temperatura di 37,3° C, di cui al secondo periodo del punto 3 dell’Ordinanza n. 514 del 21/3/2020, è rettificata in 37,5° C.
d) Le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dal 23/03/2020 fino al 15/04/2020 salvo diverse ulteriori indicazioni.
e) Ciascuno per propria competenza è tenuto all’applicazione della presente ordinanza.
f) La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19 e trasmessa ai Sindaci e alle amministrazioni pubbliche interessate per l’attuazione.
IL PRESIDENTE ATTILIO FONTANA
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ESTRATTO ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA (n. 517 del 23/03/2020) (in alternativa link al testo integrale )
DISPONE
1. Il punto 9, lettera c) dell’Ordinanza n.515 del 22/3/2020 è sostituito dal seguente: “Si raccomanda di sottoporre il personale che svolge servizi essenziali nelle sedi degli Enti e Amministrazioni di cui alla presente Ordinanza, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto, prima che acceda agli immobili, al controllo della temperatura corporea con le modalità individuate da ciascuna amministrazione, ivi compresa l’autocertificazione;”. 2. Dopo le parole ”dispone altresì”, al punto b), le parole “n.541 del
22/3/2020” sono sostituite con le parole “n. 514 del 21/3/2020”.
3. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dal
23/03/2020 fino al 15/04/2020 salvo diverse ulteriori indicazioni.
4. Ciascuno per propria competenza è tenuto all’applicazione della presente ordinanza.
5. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19 e trasmessa ai Sindaci e alle amministrazioni pubbliche interessate per l’attuazione.
IL PRESIDENTE ATTILIO FONTANA
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ESTRATTO ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA (n. 521 del 04/04/2020) (in alternativa link al testo integrale )
ORDINA
ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:
1.1 Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive A) Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; B) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; C) resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; D) nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; E) sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
1.2 Commercio al dettaglio A) In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, sono consentite le seguenti: ● Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali di cui al predetto allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020; ● Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020. B) È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell’acqua) e quelli di latte sfuso, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; C) La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche: ● computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati, ● apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati, ● articoli per l'illuminazione, ● ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, ● ottica e fotografia è vietata nei giorni festivi e prefestivi; D) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani; E) gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrato dal precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio; F) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante; G) la consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali (ivi compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrate dal precedente punto a). Come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. 222/2016, quando l'attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio, deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro; H) sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare.
1.3 Attività di somministrazione di alimenti e bevande A) sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.
1.4 Altre attività economiche A) si continuano ad applicare le misure adottate con il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, come stabilito dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020, ad eccezione di quanto segue: a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento. a.2) le attività di cui ai codici 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli: ● interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146; ● interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite ● interventi urgenti per le abitazioni a.3) resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È altresì consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie: ● personale in servizio presso le stesse strutture; ● ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività; ● personale viaggiante di mezzi di trasporto; ● ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati; ● soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020; ● soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture; ● soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie; ● soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa. a.4) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20); a.5) i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti; a.6) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.
1.5 Pubbliche amministrazioni A) Per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. B) si raccomanda a ciascuna pubblica amministrazione, in relazione alle sedi o uffici presenti sul territorio regionale, di adottare ed osservare le seguenti misure per il personale che presti servizio in presenza: b.1) con l’eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, adottare forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività indifferibili da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici singoli ed assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento; b.2) sottoporre il personale che svolge attività indifferibili o servizi essenziali nelle sedi delle Amministrazioni di cui alla presente ordinanza, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto nonché eventuali fornitori, prima che acceda agli immobili, al controllo della temperatura corporea con le modalità individuate da ciascuna amministrazione (la rilevazione della temperatura non dovrà essere registrata, in ottemperanza alla normativa sulla privacy); b.3) se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non consentire l’accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e, ove disponibili, fornite di mascherine e devono contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro; b.4) le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene delle mani; b.5) messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e detergenti all’interno dei servizi igienici); b.6) qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, uso delle mascherine; b.7) limitare gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro al minimo indispensabile; b.8) contingentare l’accesso agli spazi comuni all’interno di sedi ed uffici, con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
ART. 2 (Disposizioni finali)
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IL PRESIDENTE ATTILIO FONTANA
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ESTRATTO ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA (n. 522 del 06/04/2020) (in alternativa link al testo integrale )
ORDINA
Art. 1 (Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 521/2020)
All’Ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. il commercio al dettaglio di fiori e piante di cui alla lettera a) del punto 1.2 dell’art. 1 è consentito negli ipermercati e supermercati;
2. sono esclusi dal divieto di cui alla lettera b) del punto 1.2 dell’art. 1 i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale; sono altresì esclusi dal predetto divieto i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
3. è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020; la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
4. i mercati coperti di cui alla lettera h) del punto 1.2 dell’art. 1 possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
5. è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
6. le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.
ART. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dal 7 aprile 2020 e sono efficaci fino al 13 aprile 2020.
2. Resta in vigore, per quanto non diversamente disciplinato dalla presente Ordinanza, quanto previsto dall’Ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020.
3. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati, quanto previsto dalle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, così come prorogate fino al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020, nonché quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020.
4. Resta altresì salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati, quanto previsto dalle misure adottate con l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e con l’ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, così come prorogate fino al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020.
5. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze n. 514 del 21 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020 e n. 517 del 23 marzo 2020, applicate sino al 4 aprile 2020.
6. Il mancato rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.
7. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID19
IL PRESIDENTE ATTILIO FONTANA
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ESTRATTO ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA (n. 528 del 11/04/2020) (in alternativa link al testo integrale )
ORDINA
ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)
A) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:
1.1 Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive A) Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; B) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; C) resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; D) nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; E) sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
1.2 Commercio al dettaglio A) Il commercio al dettaglio di: ● articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, ● libri, ● fiori e piante è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere H) ed I); B) è vietato il commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di: ● acqua potabile (c.d. Case dell’acqua), ● latte sfuso, ● generi di monopolio, ● prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, ● nonché i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione. Coloro che accedono ai distributori automatici devono comunque rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; C) La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche: ● computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati, ● apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati, ● articoli per l'illuminazione, ● ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, ● apparecchiature fotografiche e relativi accessori è vietata nei giorni festivi e prefestivi, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere H) ed I); D) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani; E) gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, come integrato dal precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio; F) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante; G) sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento; H) E’ consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020; come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. n. 222/2016, quando l'attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro; I) E’ consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020. 1.3 Attività di somministrazione di alimenti e bevande A) sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione. Restano consentite le sole attività di ristorazione di alimenti e bevande (ivi comprese quelle artigianali quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere) con consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
1.4 Altre attività economiche A) si applicano le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto segue: a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento; a.2) le attività di cui ai codici Ateco 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli: ● interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, ● interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite, ● interventi urgenti per le abitazioni; a.3) resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È altresì consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie: ● personale in servizio presso le stesse strutture; ● ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività; ● personale viaggiante di mezzi di trasporto; ● ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento; ● soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020; ● soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture; ● soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie; ● soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa; a.4) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20); a.5) i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti; a.6) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.
1.5 Pubbliche amministrazioni A) Per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. B) si raccomanda a ciascuna pubblica amministrazione, in relazione alle sedi o uffici presenti sul territorio regionale, di adottare ed osservare le seguenti misure per il personale che presti servizio in presenza: b.1) con l’eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, adottare forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività indifferibili o servizi essenziali da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici singoli ed assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento; b.2) sottoporre il personale che svolge attività indifferibili o servizi essenziali nelle sedi delle Amministrazioni di cui alla presente ordinanza, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto nonché eventuali fornitori, prima che acceda agli immobili, al controllo della temperatura corporea con le modalità individuate da ciascuna amministrazione (la rilevazione della temperatura non dovrà essere registrata, in ottemperanza alla normativa sulla privacy); b.3) se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non consentire l’accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e, ove disponibili, fornite di mascherine e devono contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro; b.4) le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene delle mani; b.5) messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e detergenti all’interno dei servizi igienici); b.6) qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, uso delle mascherine; b.7) limitare gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro al minimo indispensabile; b.8) contingentare l’accesso agli spazi comuni all’interno di sedi ed uffici, con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
ART. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. 2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020. 3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze n. 514 del 21 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020. 4. Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs. 152/2006. 5. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 6. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.
IL PRESIDENTE ATTILIO FONTANA
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ESTRATTO ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA (n. 532 del 24/04/2020) (in alternativa link al testo integrale)
ORDINA
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ART. 1 1.Il primo periodo della lettera G) del paragrafo 1.2 dell’Ordinanza n. 528dell’11 aprile 2020 è sostituito dai seguenti:“Le amministrazioni comunali possono individuare uno o più mercati scopertipresenti sul proprio territorio in cui attuare la riapertura dell’attività,limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate efatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e disicurezza ...
Restano sospesi: ●i mercati non individuati dai rispettivi comuni per la riaperturadell’attività di vendita dei prodotti alimentari; ●le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti; ●le fiere e le sagre.”2.La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche: ●computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni,elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi nonspecializzati; ●apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) inesercizi specializzati; ●articoli per l'illuminazione; ●ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; ●apparecchiature fotografiche e relativi accessori, è consentita nelle giornate prefestive di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio2020.
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DIRETTIVA DEL MINISTERO DEGLI INTERNI (08/03/2020)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con il d.P.C.M. 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 dell'8 marzo 2020, sono state ridefinte le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19.
Nelle more della definizione di più puntuali indicazioni in merito alle modalità di attuazione di dette misure, all'esito del confronto in atto in sede di Comitato tecnico scientifico e Comitato Operativo, in primo luogo, si ritiene necessario fornire le prime indicazioni su alcune disposizioni del citato provvedimento.
Il provvedimento sostituisce integralmente le disposizioni recate dai precedenti d.P.C.M. del l o e del 4 marzo che cessano, dunque, di trovare applicazione e introduce misure che sono efficaci, salve diverse disposizioni nelle stesse contenute, fino al 3 aprile 2020.
Più in dettaglio, l'art. l del nuovo d.P.C.M. prevede la creazione di un'area unica, comprendente il territorio della Regione Lombardia e di altre 14 Province (cinque dell 'Emilia-Romagna, cinque del Piemonte, tre del Veneto e una delle Marche).
Nell 'ambito di tale area - che sostituisce le "zone rosse" attivate sulla base dei cennati decreti del l o e del 4 marzo- viene prevista l 'applicazione di misure rafforzate di contenimento dell'infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in questi ultimi giorni.
Nel contempo, l 'art. 2 del provvedimento prevede la rideterminazione delle misure di contrasto dell'epidemia, soggette a unifonne applicazione sul resto del territorio nazionale.
Il citato provvedimento, nel ribadire l'attribuzione ai Prefetti, territorialmente competenti, del monitoraggio sull'attuazione delle misure di contenimento adottate dalle varie Amministrazioni interessate, ha previsto che gli stessi assicurino l'esecuzione delle misure di cui ali'art. l, concernente la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio neli 'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,• Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
E' altresì previsto che, per lo svolgimento delle predette attività, il Prefetto - ove ne ricorra la necessità- si avvale delle Forze di polizia, con il concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché di personale delle Forze Armate.
Viene, inoltre, confermata anche l'esigenza che delle iniziative intraprese (sia nell'ambito dell'area "a contenimento rafforzato", sia sul resto del territorio nazionale) i Prefetti diano comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia Autonoma interessata.
L'esercizio di tali compiti chiama in causa l'intero spettro delle funzioni e delle prerogative che la legge riserva al Prefetto, a cominciare da quelle di Autorità provinciale di p.s., volte ad assicurare sul territorio il coordinamento delle diverse "componenti" dell 'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Al riguardo, occorre in primo luogo evidenziare come, per la concreta attuazione delle suddette prescrizioni, sia indispensabile far leva, innanzitutto, sul senso di responsabilità dei singoli cittadini, ai quali andrà rivolta una puntuale attività di comunicazione istituzionale da parte di tutte le Autorità competenti.
Ciò posto, le SS.LL. - nell'espletamento delle funzioni di rappresentanza generale di governo sul territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, nonché di Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art.13 della legge 1° aprile 1981, n.l21, e nell'ambito delle proprie competenze in materia di protezione civile, ai sensi deIl'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. l - vorranno porre in essere ogni utile iniziativa per il coinvolgimento di tutte le Autorità primariamente competenti, nonché di quelle Amministrazioni che potranno svolgere ogni utile azione per l'attuazione del cennato Decreto.
In quest 'ottica, sarà pertanto cura delle SS.LL. convocare a stretto giro i Comitati Provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche da remoto e in composizione flessibile, al fine di esaminare e definire le funzioni da ciascuno svolte.
Inoltre, i Prefetti dei Capoluoghi di Regione, nelle funzioni di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle Autonomie, ai sensi dell 'art. l O della legge 5 giugno 2003, n. 131, dovranno acquisire ogni utile elemento dalle Regioni, ordinariamente competenti in materia di sanità, al fine di coordinarsi, auspicabilmente in via preventiva, nella superiore esigenza dello svolgimento ordinato delle funzioni di ciascuna Istituzione in questo specifico contesto emergenziale.
Ferma restando la piena autonomia nelle materie di competenza regionale, come individuate dalle disposizioni vigenti, va rilevata l 'esigenza che in ogni caso, e soprattutto in questo delicato momento, non vi siano sovrapposizioni di direttive aventi incidenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, che rimangono di esclusiva competenza statale e che vengono adottate esclusivamente dalle Autorità nazionale e provinciali di pubblica sicurezza.
Il riferimento è, in particolare, alla previsione di cui alla lett. a) del comma l del citato articolo che, nei suddetti ambiti territoriali, prescrive di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori in questione, nonché all 'interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute.
Al riguardo, attesa l 'ampia estensione geografica delle aree interessate, nonché l'elevato numero dei potenziali destinatari dell'applicazione delle misure in questione, la previsione normativa in esame non contempla l'adozione di procedure di autorizzazione preventiva agli spostamenti.
Si rende, pertanto, necessario adottare, nell 'ambito del più ampio piano coordinato di controllo del territorio a mente della legge n. 128/200 l , specifiche modalità di vigilanza sull'osservanza delle cennate prescrizioni, anche ai fini della verifica della rispondenza delle motivazioni addotte dagli interessati ai presupposti indicati dalla disposizione sopra citata.
Rileveranno, in proposito, elementi documentali comprovanti l 'effettiva sussistenza di esigenze lavorative, anche non indifferibili, a condizione naturalmente che l 'attività lavorativa o professionale dell'interessato non rientri tra quelle sospese ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei diversi provvedimenti emanati per far fronte alla diffusione del COVID-19 (come, ad esempio, i servizi educativi per l 'infanzia e le attività didattiche di cui all'art. l , comma l lett. h) del d.P.C.M.), ovvero di situazioni di necessità che, in sostanza, devono essere identificate in quelle ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un 'attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile; o motivi di salute che si devono identificare in quei casi in cui l 'interessato deve spostarsi per sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o di domicilio.
Si soggiunge che, nell 'attività di controllo dovrà essere posta particolare attenzione al fine di garantire lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, fatto salvo quanto previsto relativamente all 'istruzione, attività già sospesa dal d.P.C.M. in oggetto.
In tale contesto, ove emerga l'esigenza di dover disporre di contingenti di rinforzo e delle Forze annate, al fine di assicurare l 'impiego razionale ed armonico delle risorse disponibili, è necessario che le SS.LL. veicolino le relative richieste unicamente alla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che assicurerà - come di consueto - la ripartizione delle forze disponibili.
Premesso che viene, comunque, fatto salvo il diritto al rientro nel territorio del comune di residenza, di domicilio o di dimoradegli interessati, va qui evidenziato che l 'onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull 'interessato.
Nella logica di responsabilizzazione dei singoli, cui si è fatto sopra cenno, si ritiene che tale onere potrà essere assolto producendo un 'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica.
Va comunque evidenziato che la veridicità delle autodichiarazioni potrà essere verificata ex post.
Stante comunque il richiamato senso di responsabilità dei singoli cittadini, si osserva che il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato provvedimento, è assistito dalla sanzione prevista dall 'art. 650 c.p., per l 'inosservanza dei provvedimenti deli'Autorità, qualora naturalmente il fatto non concretizzi più grave reato.
A questo proposito, al fine di fornire al pubblico un'informazione non solo corretta ma quanto più esaustiva possibile, il personale operante provvederà anche a rendere edotti gli interessati circa il fatto che le più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo colposo, non conforme alle previsioni del d.P.C.M. possono portare a configurare ipotesi di reato, quali quelle di cui all 'art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica).
Il quadro delle misure afferenti alla mobilità è completato dalla previsione del comma l , lett. b), che si estrinseca in una forte raccomandazione a rimanere presso il proprio domicilio e a limitare al massimo i contatti sociali rivolta a coloro che presentano sintomi da infezione respiratoria e rialzo della temperatura corporea maggiore di 37,5° gradi C. Si soggiunge che l 'inosservanza di tale raccomandazione può arrivare a configurare l 'elemento materiale di reati contro la salute pubblica.
Al fine di assicurare il rispetto delle misure che impongono limitazioni della mobilità, le SS.LL. vorranno attenersi alle seguenti linee di indirizzo.
Per effetto del d.P.C.M. M. 8 marzo 2020, le "zone rosse" preesistenti sono state soppresse e assorbite nelle aree "a contenimento rafforzato", che viene oggi a ricomprendere l'intera Lombardia e le altre 14 Province di cui al cennato Decreto.
Pertanto a decorrere dall'8 marzo i servizi di controllo delle predette "zone rosse", nelle modalità precedentemente poste in essere, dovranno cessare.
Contemporaneamente andranno attuate le iniziative finalizzate ad assicurare il rispetto delle limitazioni e delle restrizioni previste dall 'art. l del d.P.C.M. 8 marzo 2020.
In particolare, per quanto concerne la verifica del rispetto delle limitazioni della mobilità, dovranno essere attuati mirati controlli lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema del trasporto.
Per quanto concerne la rete autostradale e la viabilità principale, nell'ambito del territorio di competenza, i Reparti della Specialità della Polizia Stradale effettueranno i relativi controlli, acquisendo le autodichiarazioni, di cui si è detto sopra.
Analoghi servizi saranno disposti, nella viabilità ordinaria di rispettiva competenza, anche dalle pattuglie d eli 'Arma dei Carabinieri, nonché dalle Polizie Municipali che i Sig.ri Prefetti avranno cura di coinvolgere attraverso la predisposizione di condivisi e coordinati piani di controllo.
Inoltre, lungo la rete autostradale, i Reparti della cennata Specialità, con la necessaria collaborazione delle società concessionarie, verificheranno anche il rispetto delle limitazioni riguardanti l 'esercizio delle attività di ristorazione di cui ali 'art. l , comma l , lett. n), del d.P.C.M. 8 marzo 2020.
Per quanto concerne, invece, il trasporto ferroviario, la Polizia Ferroviaria curerà, con la necessaria presenza e collaborazione del personale delle Ferrovie dello Stato, delle Autorità Sanitarie e della Protezione Civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni, al fme di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori, anche attraverso apparecchi "termoscan".
La Specialità, inoltre, attuerà i controlli anche sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni di cui si è detto sopra.
Per quanto concerne i controlli da effettuarsi alle zone di frontiera, si ritiene opportuno evidenziare che, in deroga alle disposizioni che disciplinano l'impiego dei comparti di Specialità delle Forze di Polizia, ai fini del concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'ambito delle operazioni di polizia, i Prefetti delle aree indicate dal d.P.C.M. 8 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 59, potranno disporre del citato personale, previa diretta intesa con il Questore.
A tale riguardo le citate Autorità dovranno, comunque, contemperare le preminenti esigenze di tutela della salubrità pubblica con quelle poste a salvaguardia della sicurezza degli aeroporti e dei porti contro gli atti di interferenza illecita previsti dai locali Piani Leonardo da Vinci e Cristoforo Colombo.
In relazione ai diversi ambiti di intervento, si riportano di seguito le sottonotate prescrizioni:
a) Uffici di Polizia di Frontiera operanti ai confini terrestri Si rappresenta preliminarmente che nell'attuale situazione emergenziale di carattere sanitario i controlli dei movimenti delle persone ai fini del contenimento del contagio nelle aree indicate dal DPCM risultano preminenti. In considerazione di quanto sopra, il personale operante nei citati presidi costituirà parte integrante del dispositivo di controllo del territorio pianificato in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica secondo le modalità declinate nelle ordinanze emesse dal Questore. In particolare, lungo la fascia confinaria italo-svizzera, il personale operante verificherà il possesso della documentazione giustificativa che dovrà essere prodotta da cittadini comunitari/cittadini di Paesi Terzi ai fini del loro spostamento in entrata/uscita dai territori indicati nel citato d.P.C.M. 8 marzo 2020, in stretto raccordo con le Autorità deputate ai controlli sanitari. In questo senso, il predetto personale dovrà essere impiegato presso i principali valichi terrestri interessati al transito per controllare che gli spostamenti delle persone, in deroga al divieto di circolazione, siano supportati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero siano spostamenti per motivi di salute, mediante le cennate autodichiarazioni. Per tutelare la superiore incolumità del personale operante e delle persone destinatarie di verifica nell 'espletamento delle predette attività di controllo, soprattutto in quei contesti connotati da alto scorrimento ovvero da intenso traffico veicolare, i Sigg. Prefetti avranno cura di raccordarsi con le competenti Autorità elvetiche al fine di porre in essere idonee misure di rallentamento del traffico per consentire l'effettuazione dei predetti servizi in condizioni di sicurezza.
b) Uffici di Polizia di Frontiera operanti presso gli scali Aerei
VOLI DOMESTICI
Voli in partenza dalle aree indicate dal d.P.CM
Presso gli Scali aerei interessati, all 'atto dei controlli di sicurezza, il personale delle Società di Gestione (Guardie Particolari Giurate) dovrà essere preposto al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche del possesso della prescritta attestazione recante la motivazione che consente l'ingresso/uscita in deroga alle citate previsioni.
Detta attività dovrà essere espletata in stretto raccordo con il personale della Polizia di Frontiera, presente con funzioni di supervisione, opportunamente potenziato anche con personale non in possesso della citata qualifica.
A tal fine i Prefetti dovranno tempestivamente avviare diretti contatti con i Direttori delle Direzioni Aeroportuali interessate e le Società di gestione aeroportuali, che cureranno gli aspetti organizzativi nonché un'accurata campagna d'informazione anche per il tramite delle Compagnie di Navigazione presenti negli scali.
A tal fine dovrà essere predisposta una modulistica multilingue.
Voli in arrivo nelle aree indicate dal d.P.C.M.
Analoghe attività dovranno essere espletate anche dagli altri Scali nazionali ove sono previsti collegamenti con gli aeroporti ubicati nelle aree interessate dalle citate limitazioni.
Voli in transito
Restano esclusi dalle predette prescrizioni i passeggeri in transito negli aeroporti presenti nelle aree di cui al d.P.C.M. 8 marzo 2020.
VOLI SCHENGEN ED EXTRA-SCHENGEN
Voli in partenza dalle aree indicate dal d.P.CM
Le autocertificazioni suindicate dovranno essere richieste unicamente a tutti coloro che sono residenti ovvero domiciliati nei territori interessati dalle limitazioni secondo le modalità previste per i voli domestici.
I cittadini comunitari nonché i cittadini di Paesi terzi dovranno essere resi edotti, con opportune campagne informative, del rischio di non essere accettati all'arrivo negli aeroporti di destinazione in quanto provenienti da aree a rischio epidemiologico.
Voli in arrivo nelle aree indicate dal d.P.CM
I passeggeri provenienti dall'area Schengen dovranno motivare lo scopo del viaggio all'atto dell'ingresso. A tal fine personale delle Società di Gestione, in stretto raccordo con personale della Polizia di Frontiera, effettuerà i citati controlli dopo le verifiche sanitarie. Le predette motivazioni potranno essere rese mediante la compilazione di apposita modulistica distribuita a cura delle Compagnie di Navigazione.
Nei confronti dei passeggeri provenienti da voli extra-Schengen i controlli relativi alle motivazioni del viaggio in deroga alle limitazioni saranno espletati all'atto delle verifiche di frontiera.
c) Uffici di Polizia di Frontiera operanti presso gli scali Marittimi Presso lo Scalo marittimo di Venezia dovranno essere adottate analoghe misure per consentire lo sbarco/imbarco unicamente quando ricorrano le suindicate previsioni e con le modalità individuate per gli Scali aerei.
In relazione all'esigenza di contenere il fenomeno epidemiologico, fino a cessate esigenze non saranno più rilasciati visti di ingresso ovvero shore pass a favore dei marittimi e dei membri di equipaggio, fatti salvi i casi che hanno i connotati di assoluta eccezionalità.
NAVI DA CROCIERA
I passeggeri delle navi da crociera non potranno scendere per visita alla città ma potranno transitare unicamente ai fini del loro rientro nei luoghi di residenza ovvero nel Paese di provenienza.
Per l 'esecuzione delle restanti prescrizioni di cui all 'art. l, incluse quelle per le quali è prevista l 'irrogazione della sanzione della sospensione dell 'attività in caso di violazione, le SS.LL. vorranno pianificare in sede di Comitato Provinciale per l 'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in primo luogo con le Autorità locali, le relative modalità attuative, sotto la vigilanza dei Sindaci, nella loro qualità di Autorità sanitaria locale.
Per quanto concerne, infine, le prescrizioni di cui all'art. 2, finalizzate a uniformare gli interventi per il contrasto dell 'epidemia sul resto del territorio nazionale, si sottolinea la confenna, ali 'art. 4, dell 'attribuzione ai Prefetti territorialmente competenti del monitoraggio suli 'attuazione delle misure previste in capo alle varie Amministrazioni.
Alla luce di quanto sopra, le SS.LL. potranno imprimere un significativo impulso ai tavoli ordinariamente già previsti dall'attuale assetto ordinamentale, nell 'ambito delle consuete interlocuzioni con le Istituzioni, cui compete la diretta adozione delle varie misure.
Si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL.
Lamorgese
MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE
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ESTRATTO ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 21/03/2020 (in alternativa link al testo integrale)
ORDINANZA
Art. 1 (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure: a) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; b) non è consentito svolgere attività Iudica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
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Roma, 20 marzo 2020
IL MINISTRO Roberto Speranza
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ORDINANZA CONGIUNTA MINISTERO DELLA SALUTE E DEGLI INTERNI del 22 marzo 2020 (in alternativa link al testo integrale)
EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA
Art. 1 (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino ali'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Roma, 22 marzo 2020
MINISTRO DELLA SALUTE Roberto Speranza
MINISTRO DELL'INTERNO Luciana Lamorgese
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Nota esplicativa al DPCM 8 marzo 2020 del Ministero degli Esteri 2020-03-08
Data: 08/03/2020 Nota esplicativa al DPCM 8 marzo 2020 Maeci
Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, si precisa quanto segue:
TRANSFRONTALIERI Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggettI a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.
MERCI Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
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ESTRATTO ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (28/03/2020) (in alternativa link al testo integrale)
ORDINANZA Art. l (Entrata in Italia)
l. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l 'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo l, comma l, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni; b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 2 ed il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. 2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma l, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto si raccomanda l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale. 3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma l, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma l, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. 4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente l'abitazione o la dimora indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria sull'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco, ai sensi della citata lettera b) del comma l, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. 5. Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo proprio o privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. 6. Nelle ipotesi di cui al comma 6, ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. 7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi 4 e 6, è sempre consentito alle persone sottoposte a tali misure procedere ad un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella indicata dall'Autorità sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista dal comma l lettera b), integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e provvedendo al proprio trasferimento secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza. 8. Le disposizioni di cui al comma l non si applicano alle persone individuate dall'articolo l, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 120 del 17 marzo 2020 e dall'articolo l del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 122 dell8 marzo 2020. 9. Restano fermi gli obblighi previsti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 120 del 17 marzo 2020, dal Decreto Interministeriale n. 122 del18 marzo 2020 e dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 125 del 19 marzo 2020. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale addetto al trasporto delle merci.
ART.2 (Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera)
l. Il divieto, alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, di ingresso nei porti italiani previsto dall'articolo 4 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 19 marzo 2020, n. 125, si applica oltre che alle navi in servizio di crociera anche per la sosta inoperosa delle stesse navi passeggeri
Art. 3 (Disposizioni finali)
l. Le disposizioni di cui all'articolo l, comma l, si applicano anche in relazione ai trasporti già iniziati al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza. In relazione ai trasporti di cui al primo periodo, la dichiarazione prevista dal comma l del predetto articolo l viene trasmessa al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio, unitamente a quella prevista dall'articolo l, comma l, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 120 del 17 marzo 2020. 2. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 28 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
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ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE Ocdpc n.646 dell'8marzo 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 08 marzo 2020
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Testo integrale
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, e 645 del 8 marzo 2020 recanti “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020;
VISTI gli esiti della riunione del Comitato operativo della protezione civile in data 8 marzo 2020;
CONSIDERATO di dover garantire uniformità applicativa del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020; ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 marzo 2020;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
Articolo 1 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. E’ esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività. 2. L’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 non prevede limitazioni all’attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Angelo Borrelli
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DISPOSIZIONI DELLA DIOCESI DI MILANO
PRIMO COMUNICATO (23/02/2020)
L’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in ragione dell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, dispone la sospensione delle Celebrazioni eucaristiche con concorso di popolo a partire dall’orario vespertino di domenica 23 febbraio e fino a data da definire a seguito dell’evolversi della situazione. Nella giornata di domani, lunedì 24 febbraio, verranno fornite ulteriori indicazioni in merito alle celebrazioni rituali.
SECONDO COMUNICATO (26/02/20202)
In ragione dell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, si dispongono - per quanto attiene all’intero territorio dell’Arcidiocesi - i seguenti provvedimenti. 1. Che le chiese rimangano aperte 2. Che, negli oratori, non si prevedano incontri, iniziative, riunioni, annullando, in ogni caso, eventi precedentemente fissati 3. Che i funerali e i matrimoni possano essere celebrati, ma con la presenza dei soli parenti stretti
Sono, altresì, sospesi convegni e riunioni di formazione a livello diocesano. In particolare, la Due Giorni di Formazione del Clero, prevista presso il Centro Pastorale di Seveso (24-25 febbraio) e le tre Assemblee Ecclesiali delle Zone Pastorali (IV-Rho; V-Monza; VII-Sesto San Giovanni). La Curia arcivescovile sarà aperta la pubblico per erogare i consueti servizi. Si segnala che sarà possibile seguire, nei prossimi giorni, la Celebrazione eucaristica feriale sul portale della Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it e, in video, su ChiesaTv (canale 195 del Digitale Terrestre) Si informa che sul Portale della Diocesi sono pubblicati il Vademecum regionale sull’emergenza e le informazioni relative agli orari delle Celebrazioni trasmesse dai media Ulteriori informazioni verranno, eventualmente, comunicate in seguito.
Il Vicario Generale + Franco Agnesi
TERZO COMUNICATO (09/03/20202)
A Seguito del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri datato 8 marzo 2020 vengono riportate le norme in vigore da oggi fino a nuovo provvedimento. In particolare si sottolinea la sospensione delle celebrazioni esequiali (funerali), con l’invito a compiere la benedizione del sepolcro e i riti di sepoltura rispettando le distanze di sicurezza, la S. Messa esequiale potrà essere celebrata al termine dell’emergenza. Norme anche per la celebrazione del sacramento della Confessione che deve avvenire in luogo ampio, evitando l’uso del confessionale, e rispettando la distanza di almeno un metro. Le altre norme relative alla sospensione delle S. Messe con il popolo, la chiusura degli oratori, la sospensione degli incontri ed il mantenimento dell’apertura delle chiese, così come comunicato lo scorso 6 marzo, sono confermate.
Nota del Vicario Generale, monsignor Franco Agnesi Nuove disposizioni per l’emergenza COVID-19
Visto il Comunicato dei Vescovi Lombardi dello scorso 6 marzo e in ragione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, si dispongono i seguenti provvedimenti:
1. Le chiese rimangano aperte; 2. Le Messe con il concorso di popolo rimangano sospese, i presbiteri sono invitati a celebrare quotidianamente senza popolo; 3. Si sospendano anche i matrimoni, i Battesimi e le celebrazioni esequiali. Siano celebrati, tuttavia, la benedizione del sepolcro e il rito della sepoltura (o della deposizione delle ceneri) come previsto dal rituale delle Esequie. Sia raccomandato agli eventuali presenti il rispetto delle distanze imposte dalla normativa. La Messa esequiale sarà concordata con la famiglia a tempo opportuno al termine dell’emergenza. 4. Negli oratori restino chiusi i cortili e gli altri ambienti. Pertanto non si prevedano incontri, iniziative, riunioni, annullando, in ogni caso, eventi precedentemente fissati. 5. Per quanto concerne il sacramento della riconciliazione è preferibile non utilizzare confessionali, ma luoghi più ampi come la sacrestia o ambienti adiacenti la chiesa. Per la confessione nei banchi si tenga la distanza di almeno di un metro, a condizione che sia possibile garantire la dovuta riservatezza del sacramento.
Si segnala che è possibile seguire la Celebrazione eucaristica feriale sul portale della Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it e, in video, su ChiesaTv (canale 195 del Digitale Terrestre). Si informa inoltre che sul Portale della Diocesi sono pubblicati gli orari delle Celebrazioni trasmesse dai media. Le presenti disposizioni sono valide fino a nuovo provvedimento.
+ Mons. Franco Agnesi Vicario Generale
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AVVISI COMUNITA' PASTORALE BEATO DON CARLO GNOCCHI (28/02/2020)
Le Sante Messe del 29 febbraio/1 marzo 2020 all’interno della nostra Comunità non verranno celebrate. Domenica 1 marzo tutti i fedeli della Diocesi di Milano, stando riuniti in casa con i propri familiari, potranno unirsi in preghiera con l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, che dalla Cripta del Duomo di Milano presiederà la celebrazione eucaristica della Domenica di inizio Quaresima. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su TgrLombardia – Rai 3 per tutto il territorio regionale a partire dalle 11.00. Seppure in questa forma del tutto particolare – dettata dall’esigenza di tutelare la salute pubblica recependo le indicazioni delle autorità competenti – al momento della comunione tutti i fedeli saranno invitati a recitare la formula della Comunione Spirituale e al termine si svolgerà il rito dell’Imposizione delle Ceneri.
Sempre allo scopo di favorire la partecipazione alla vita della Chiesa, pur in questo momento del tutto eccezionale, come previsto dal diritto canonico nei casi in cui non è possibile partecipare all’Eucarestia, l’Arcivescovo invita i fedeli alla preghiera individuale e in famiglia, utilizzando il foglietto della Santa Messa e il sussidio “Iniziamo insieme la Quaresima” che sono disponibili in ogni chiesa della nostra Comunità. Il notiziario settimanale “Comunità” non sarà distribuito, e ricordiamo inoltre che tutte le attività della vita Parrocchiale sono sospese fino a nuova comunicazione. Nel frattempo comunque tutte le chiese della Comunità sono aperte ai fedeli.
APPUNTAMENTI “SOCIAL” Appuntamenti della settimana, fino a diversa comunicazione:
A partire da domenica 1 marzo, ogni mattina alle 6.28, l’Arcivescovo Delpini pregherà per un minuto e pronuncerà le intenzioni di preghiera per la pace dalla Cappella arcivescovile. Il collegamento avverrà attraverso il portale della Diocesi di Milano al link www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli account ufficiali dei canali social diocesani (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28. Il medesimo video verrà anche trasmesso in differita da Chiesa Tv al termine della diretta della Santa Messa feriale dal Duomo di Milano delle 8, così come da Radio Marconi (ore 6.28, 12 e 19.10) e Radio Mater.
A partire da lunedì 2 marzo, ogni sera alle 20.30, i sacerdoti della nostra Comunità celebreranno la Santa Messa, senza la partecipazione dei fedeli, in una delle cinque chiese della Comunità, ricordando nelle intenzioni i defunti. L’evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook “Comunità Pastorale Beato don Carlo Gnocchi - Varese”: facebook.com/dongnocchivarese (ATTENZIONE: anche chi non è iscritto a Facebook può vedere i contenuti pubblici della pagina collegandosi al link!).
INTEGRAZIONE (28/02/2020)
CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA SUl MEDIA DIGITALI: -alle 6.28, l'Arcivescovo Delpini prega per un minuto e pronuncia le intenzioni di preghiera per la pace dalla Cappella arcivescovile; - alle 20.30, da lunedì a giovedì, i sacerdoti della nostra Comunità celebrano la Santa Messa, senza partecipazione di fedeli; - alle 20.30, venerdì, i sacerdoti della nostra Comunità celebrano la preghiera davanti alla Croce, senza partecipazione di fedeli. Gli ultimi due eventi sono trasmessi in diretta sulla pagina Facebook della Comunità Pastorale.
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DISPOSIZIONI FONDAZIONE MOLINA
Aggiornamenti al 6 marzo
Avviso a tutti i Parenti e Visitatori
Su indicazione delle Istituzioni Nazionali e Regionali, la Fondazione Molina ha preso delle iniziative per affrontare al meglio la situazione per il contenimento della diffusione del coronavirus, nell'ottica di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri residenti.
In aggiunta alle precedenti disposizioni si attueranno misure più stringenti conseguenti al DPCM del 4 marzo "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19".
DA DOMENICA 8 MARZO 2020:
• Non sarà più consentita l'entrata a parenti e/o conoscenti ed a professionisti incaricati dai parenti (assistenze private, fisioterapisti etc.); • Potranno accedere in Fondazione solamente famigliari di ospiti gravi od in fase terminale, autorizzati dalla Direzione Sanitaria; • E'sospesa l'uscita di Residenti; • L'ambulatorio sarà chiuso agli esterni.
Chi non usufruisce del servizio di lavanderia interna dovrà consegnare e ritirare presso la Portineria gli indumenti dalle ore 15 alle ore 19 con le seguenti modalità:
- Residenti nelle case Perelli e Molina : il lunedì ed il mercoledì - Residenti nelle case Caravatti e Buzio: il martedì ed il giovedì
Vi chiediamo di consultare il sito www.fondazionemolina.it per eventual i aggiornamenti.
Per eventuali richieste ed informazioni è possibile in viare una mail all'indirizzo di posta elettronica:
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Confidiamo che ognuno comprenda le esigenze che determinano questa situazione, che auguriamo si risolverà in tempi rapidi.
Il Direttore Generale Vanni Belli
Aggiornamenti al 3 marzo
A seguito delle indicazioni ricevute dalla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia si comunica ulteriormente quanto segue:
- Sono sospese tutte le deroghe all’ ingresso in struttura concesse fino al 3 marzo;
- E’ richiesta, da parte dei visitatori, la compilazione della dichiarazione “Modulo triage per accettazione visitatori” (disponibile presso la portineria della Fondazione); nel caso in cui il visitatore non fornisca i dati richiesti o non sia in grado di rispondere negativamente ai quesiti clinici sottoposti, l’accesso non verrà consentito;
- Al fine di tutelare maggiormente gli ospiti residenti si ricorda il limite di accesso in Fondazione ad un solo familiare per ospite e una volta al giorno nelle seguenti fasce: Dalle 11.00 alle 13.00 o dalle 17.00 alle 19.30.
Si invitano pertanto i parenti a limitare l’accesso in Fondazione.
Si confermano tutte le disposizioni precedenti, ove non modificate, dalla presente comunicazione.
Aggiornamenti al 01 marzo
Disposizione coronavirus: gestione Poliambulatorio Fondazione Molina
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo 2020
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Sono adottate, per le attività ambulatoriali, le seguenti misure di contenimento:
Si comunica agli utenti degli ambulatori:
1. La limitazione dell 'accesso agli ambulatori alla sola persona che necessita della prestazione e ad un solo accompagnatore. 2. Di lavare accuratamente le mani prima e dopo l'effettuazione della visita o la prestazione. A tal proposito oltre alla possibilità di accedere ai bagni della struttura, è a disposizione un idoneo disinfettante.
Si comunica al personale della struttura:
Di contattare telefonicamente l'utente che deve recarsi presso il nostro ambulatorio per ricevere le seguenti informazioni:
• Stato di salute generale, presenza di febbre o malattie respiratorie; • Ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto richiamato, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, sia all 'estero che in Italia, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 (zone Rosse).
Nel caso di presenza di quanto sopra, rinviare l'appuntamento ad altra data (l'utente sarà richiamato dalla Segreteria Medica)
Il personale sanitario e amministrativo degli ambulatori si atterrà alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ed applicherà le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; In particolare devono essere rigorosamente rispettate le seguenti misure igieniche:
a) Lavarsi spesso le mani e comunque sempre prima e dopo il contatto con pazienti; b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; e) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; f) Usare le mascherine solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone infette.
Sono a disposizione, presso gli ambulatori e solo per i casi sospetti: guanti monouso, sovra camici monouso e mascherine FFP-3.
Il Direttore Sanitario Giuseppe Ferrari
Aggiornamenti al 27 febbraio
A seguito della situazione per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 la Fondazione, in adeguamento a quanto previsto da Decreti e Circolari del Governo e della Regione Lombardia comunica che, per la settimana dal 1 al 8 marzo prossimi:
- L’accesso dei parenti avverrà con le limitazioni di orario in essere;
- Il Poliambulatorio riaprirà ai pazienti esterni da lunedì 1° marzo;
- L’Asilo ed il Centro Diurno rimarranno chiusi fino a nuove disposizioni;
- L’accesso al servizio mensa per gli esterni e l’accesso dei volontari rimane sospeso.
Si chiede a tutti il rispetto delle modalità di autocontrollo delle condizioni di salute, evitando l’accesso alla Fondazione in caso di sintomi influenzali o consimili.
Ringraziamo tutti per la cortese attenzione
Il Direttore Generale Vanni Belli
Comunicazione del 24 febbraio
In data 24 febbraio il Presidente Guido Bonoldi ha convocato una riunione straordinaria per valutare come procedere in considerazione dell’emergenza coronavirus in atto.
Tenendo conto dell’attuale situazione e delle misure attuate dal Ministero e dalla Regione Lombardia, si comunicano le precauzioni adottate dalla Fondazione:
- Il divieto di accesso in struttura se presenti sintomi influenzali quali temperatura corporea > a T° 37.5, mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia simil-influenzale/simil COVID-19/polmonite;
- Il divieto di accesso in struttura ai minorenni;
- Di limitare le visite ad un familiare (o suo delegato) per ospite residente e nei seguenti orari: dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.30. Al di fuori delle fasce orarie segnalate, l’accesso è consentito previa autorizzazione da parte del Direttore Sanitario.
- Di lavare accuratamente le mani prima e dopo il contatto con l’ospite;
- Che sono stati sospesi i servizi di ASILO NIDO, CENTRO DIURNO INTEGRATO, POLIAMBULATORIO e SERVIZIO MENSA per l’utenza esterna;
- Che saranno sospese le seguenti iniziative: corsi di formazione, attività interne di welfare aziendale, S. Messe presso la Cappella S. Pio X e attività di animazione presso il salone teatro (le attività all’ interno dei singoli nuclei non subiranno variazioni).
Tali indicazioni potranno subire modifiche ed aggiornamenti nei prossimi giorni in seguito alla pubblicazione di circolari o disposizioni da parte del Ministero della Salute, ATS Insubria e Ordine dei Medici di Varese.
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COMUNICAZIONE AUTOLINEE VARESINE (05/03/2020)
Autolinee Varesine: fino a sabato 14 marzo, prosegue l’orario NON SCOLASTICO
Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono ancora chiusi a causa dell’emergenza Coronavirus, come stabilito dai decreti governativi: questo influisce inevitabilmente anche sul servizio di Autolinee Varesine.
Fino a sabato 14 marzo 2020 e comunque fino alla riapertura delle scuole, tutta la rete urbana ed extraurbana continuerà a seguire l’orario NON SCOLASTICO, tradizionalmente implementato nei periodi di chiusura delle scuole e già in vigore dunque nelle ultime due settimane, quando tale limitazione riguardava essenzialmente Regione Lombardia ed altre regioni confinanti. L’orario Scolastico tornerà regolarmente in vigore quando verrà decretata la riapertura dei plessi scolastici.
In queste giornate non facili, segnate da un clima di incertezza, l’azienda ci tiene a rimarcare e a ringraziare per la professionalità e il lodevolissimo senso di responsabilità dimostrati quotidianamente dai propri dipendenti.
Ciò significa che, nonostante le particolari condizioni e anche la specificità di un lavoro comunque a continuo contatto col pubblico, tutti sono al loro posto: in cabina di guida, a bordo mezzo per la controlleria, nelle officine, nelle biglietterie e negli uffici aziendali, svolgendo la propria mansione con la consueta serietà e con l’immancabile spirito di servizio.
Dal canto suo, Autolinee Varesine continua a mettere in atto particolari accorgimenti per una migliore igienizzazione dei mezzi e degli spazi aziendali, rispettando in toto le deliberazioni adottate dalle istituzioni competenti.
AUTOLINEE VARESINE
COMUNICAZIONE AUTOLINEE VARESINE (08/03/2020)
In osservanza alle disposizioni governative per la tutela della salute di tutti, Autolinee Varesine sta implementando alcuni provvedimenti al fine di garantire la massima sicurezza possibile sia del personale, sia degli utenti. Su tutte le linee dell’azienda, nelle prossime ore verrà vietata la salita/discesa dei passeggeri dalla porta anteriore: perciò, salita e discesa avverranno unicamente dalle porte centrali/posteriori. La cabina di guida del conducente verrà delimitata con la posa di un’apposita catena metallica.
Sulle sole linee extraurbane, viene sospesa la vendita a bordo dei biglietti (che su queste tratte avviene direttamente dal conducente): in tal caso, si invita l’utenza a premunirsi del titolo di viaggio presso le rivendite, prima di salire a bordo. Sempre sui bus extraurbani, c’è la possibilità che l’obliteratrice (situata nella parte anteriore del mezzo) non sia raggiungibile: in tal caso è obbligatoria la convalida a penna da parte dell’utente, segnando data e ora dell’utilizzo, per evitare di incorrere nelle sanzioni amministrative previste.
Si invita poi l’utenza a cercare di mantenere la distanza di sicurezza di un metro tra le persone, anche occupando i posti a sedere a “posizioni alternate” laddove possibile. Più in generale, tutti i passeggeri sono tenuti a seguite le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dalle autorità competenti. Si ricorda che il servizio di Autolinee Varesine è regolarmente attivo, seguendo l’orario Non Scolastico.
AUTOLINEE VARESINE
COMUNICAZIONE AUTOLINEE VARESINE (08/03/2020)
A partire da giovedì 12 marzo 2020, la rete di Autolinee Varesine seguirà l’orario Ridotto.
In questi giorni, l’utenza registrata a bordo degli autobus è infatti veramente minimale, con dati di gran lunga inferiori persino al periodo di Ferragosto o ad altri momenti in cui buona parte delle attività lavorative vengono fermate: da qui la decisione di non seguire più l’orario Non Scolastico mantenuto sino a mercoledì 11 marzo e di passare appunto all’orario Ridotto, tanto sulle linee urbane di Varese quanto su quelle extraurbane.
Su alcune linee extraurbane (ad esempio la N20 Varese-Angera-Sesto Calende, la N21 Varese-Osmate, o quelle che collegano Luino alle Valli del Luinese) il servizio non prevede l’orario Ridotto: in tal caso è stata ricavata un’apposita riduzione, consultabile linea per linea sul sito www.ctpi.it che viene costantemente aggiornato.
Si invitano comunque gli utenti del servizio, e più in generali tutti i varesini, a spostarsi solo in caso di stretta e indifferibile necessità, seguendo scrupolosamente le prescrizioni governative in merito.
Con l’occasione l’azienda rinnova i propri ringraziamenti al personale che, anche in queste particolarissime condizioni, continua a svolgere il proprio lavoro con professionalità e serietà. Si ricorda infine che tutti gli autobus in servizio vengono quotidianamente sanificati ed igienizzati per offrire uno spazio il più sicuro possibile sia per gli utenti, sia per il personale.
AUTOLINEE VARESINE
COMUNICAZIONE AUTOLINEE VARESINE (20/03/2020)
Nel rispetto delle disposizioni regionali e a fronte di un’utenza sempre più contenuta, il servizio urbano di Autolinee Varesine subisce una rimodulazione che sarà in vigore a partire da lunedì 23 marzo. Verrà infatti utilizzato un orario “ibrido” tra quello Ridotto attualmente in vigore e quello Festivo, salvaguardando però anche la fascia di “prima mattina” abitualmente utilizzata da alcuni lavoratori (soprattutto sulle linee C, E, N, P) e garantendo una corsa ogni 30 minuti perlomeno sulle linee principali. Concretamente, il servizio si strutturerà come segue: - Linee A/B: una corsa ogni 60 minuti dai capolinea di Biumo Superiore, Capolago, Sangallo e Casbeno Corridoni, seguendo l’orario FESTIVO; - Linea C: una corsa ogni 30 minuti dai capolinea di Bizzozero Nabresina e Prima Cappella (piazzale Montanari) seguendo l’orario FESTIVO, con prosecuzione una volta all’ora per Sacro Monte (piazzale Pogliaghi); - Linea E: una corsa ogni 30 minuti dal capolinea di Bizzozero verso Avigno/Palasport; una corsa ogni 30 minuti da Masnago verso Bizzozero (si alternano i capolinea di Avigno e Palasport); - Linee G (Cimitero Giubiano) / CF (Campo dei Fiori): sospese; - Linea O (ospedale): normale orario feriale; - Linea H: una corsa ogni 30 minuti dai capolinea di San Fermo e Montello; - Linea N: una corsa ogni 30 minuti dal capolinea di Calcinate del Pesce verso Belforte/Cascina Mentasti; una corsa ogni 30 minuti da Belforte verso Calcinate del Pesce (una corsa ogni due parte invece da Cascina Mentasti); - Linea P: una corsa ogni 30 minuti (in ora di punta) / ogni 40 minuti (in ora di morbida) dai capolinea di Olona e di Velate; - Linea Z: nove corse giornaliere sul percorso FS-Bregazzana-Masnago-Campigli-Questura-Calcinate degli Orrigoni-FS.
Per gli orari dettagliati, si può consultare il sito http://www.ctpi.it/servizi-urbani/scarica-orari-e-mappa che viene costantemente aggiornato: nel complesso, verrà dunque effettuata una percentuale di corse pari al 54% di quelle di un normale giorno feriale scolastico, dunque perfettamente in linea con le recenti indicazioni regionali (che prevedono, sulle reti urbane, una percentuale tra il 50 e il 60% delle corse abituali). Alla domenica resta in vigore il classico orario Festivo. Si invitano comunque gli utenti del servizio, e più in generale tutti i varesini, a spostarsi solo in caso di stretta e indifferibile necessità, seguendo scrupolosamente le prescrizioni governative in merito. In tal senso, l’azienda ha ottenuto rassicurazioni dal Comune e dal comando di Polizia Locale su un’intensificazione dei controlli a bordo mezzo, per accertarsi così che viaggino solamente le persone realmente autorizzate a farlo. Tali controlli sono comunque già in essere in questi giorni, tanto sulla rete urbana di Varese quanto sulle linee extraurbane, e in diversi casi le Forze dell’Ordine hanno provveduto a far scendere passeggeri non autorizzati, per poi procedere nei loro confronti come da recenti disposizioni governative.
Con l’occasione l’azienda rinnova i propri ringraziamenti al personale viaggiante, di officina e di ufficio che, anche in queste particolarissime condizioni, continua a svolgere il proprio lavoro con professionalità e serietà. Si ricorda infine che tutti gli autobus in servizio vengono quotidianamente sanificati ed igienizzati per offrire uno spazio il più sicuro possibile sia per gli utenti, sia per il personale.
AUTOLINEE VARESINE
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ALLERTA CROCE ROSSA ITALIANA (24/02/2020)
CORONA VIRUS: NESSUNA ATTIVITÀ PORTA A PORTA PER TAMPONE ORALE DA PARTE DI CROCE ROSSA ITALIANA IN LOMBARDIA
A seguito di alcune segnalazioni pervenute dai Comitati locali, Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale di Lombardia informa la cittadinanza che non è stata emanata alcuna attività porta-a-porta per effettuare test con tampone orale per la rilevazione di contagio di Corona Virus COVID-19
Tali attività non hanno perciò nulla a che vedere con Croce Rossa e gli individui che le realizzano, benché in divisa, non appartengono alla nostra Associazione e hanno il solo scopo di introdursi in maniera illegittima nelle abitazioni, con intenti di sciacallaggio.
Si raccomanda dunque, nel caso si riceva una visita, di non accogliere in casa suddetti individui e di contattare immediatamente le forze dell’ordine.
Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Lombardia
APPELLO DELLA CROCE ROSSA (11/03/2020)
Vorresti essere vicino alla nostra Comunità in questo periodo di emergenza? Croce Rossa Italiana ha bisogno di te! Per far fronte all'enorme richiesta che questi tempi infelici stanno sollevando, stiamo cercando persone disposte ad aiutarci in qualità di Volontari Temporanei, ovvero Volontari disposti ad operare in tanti ambi (sociale, logistico, sanitario) da qui al rientro dell'emergenza Covid-19.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
oppure segnalare la propria disponibilità al link Volontari Temporanei
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FARMACIA BARALDI (06/03/2020)
La farmacia Baraldi ha organizzato un servizio di consegna a domicilio dei farmaci per le persone in difficoltà il servizio è gratuito ed è a disposizione di tutti quelli che ne faranno richiesta e ne hanno effettivo bisogno.
Per informazioni sul servizio:
tel 0332262360 whatsapp 3282784836
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DISPOSIZIONI COMUNE DI VARESE (11/03/2020)
COMERCIO
«Sulla base del decreto della Presidenza del Consiglio per il contenimento del covid-19, e delle Faq presenti sul sito del Governo, abbiamo disposto la sospensione del mercato di piazzale Kennedy, quello di piazza Giovine Italia, quello del Coldiretti in piazza De Gasperi, e in generale di tutti i mercati all’aperto della città, sia alimentari che non alimentari». Così l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin che ha provveduto a dare comunicazione ai rappresentati delle associazioni di categoria interessate dal provvedimento.
Nelle faq presenti sul sito del Governo infatti si dice espressamente che: “I mercati all’aperto invece devono restare chiusi poiché non sarebbe possibile regolare l’afflusso delle persone”.
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Stare a casa è ora la regola da rispettare assolutamente. A nessuno venga in mente di violare le disposizioni che da ieri il Governo ha esteso a tutta l’Italia. Misure necessarie a causa dell’incremento del numero dei decessi e dei contagiati. Per questo oggi, durante la riunione con i sindaci dei capoluoghi e la Regione, ho chiesto di andare anche oltre le misure contenute nel decreto in vigore e chiudere tutto. Fermiamoci tutti ora per far ripartire al più presto la vita economica e sociale. Chiudere prima per riaprire prima possibile una volta finita l’emergenza sanitaria. Sono sicuro che l’economia potrà ripartire più forte di prima se ora riusciremo a far fronte comune a questa emergenza, senza perdere tempo prezioso.
Per questo anche il Comune farà la sua parte. Questa mattina con tutta la Giunta abbiamo deciso una serie di misure per essere vicini ai cittadini in questo momento.
Per prima cosa abbiamo deciso il rinvio al 31 maggio del pagamento della Tari che per il 2020 avrà una forte riduzione che in queste ore stiamo quantificando. Per quanto riguarda le famiglie che hanno i bambini a scuola non verrà calcolata nessuna retta per il mese di marzo di tutti i servizi comunali (nidi, infanzia, doposcuola). Per il mese di febbraio, per essere vicini alle famiglie, si è stabilito di non far pagare i buoni pasto consumati nell’intero mese nelle mense delle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie, mentre sarà scontata la retta di febbraio dei nidi comunali.
Altra misura studiata questa mattina è quella che riguarda gli anziani: in tutta la città verrà realizzata una mappatura degli over 65 che, non potendo uscire di casa, necessitano di servizi essenziali come quello della spesa a domicilio o medicinali da parte delle farmacie. Nei prossimi giorni sarà creata una rete con le catene della grande distribuzione, gli esercizi di vicinato e le farmacie; contestualmente contribuiranno a questo servizio anche le realtà del mondo del volontariato.
Il nodo commercio è poi uno dei più complessi da affrontare. Da subito come prima manovra abbiamo deciso lo spostamento del pagamento della Cosap al 31 maggio. Inoltre, da Palazzo Estense partirà una campagna di sensibilizzazione rivolta ai diversi esercizi della città, che saranno invitati a chiudere e ad andare, quindi, anche oltre le norme attualmente in vigore. Tutto questo per superare al meglio, e nel minor tempo possibile, la fase di emergenza. Vogliamo anche sensibilizzare i proprietari di immobili a Varese, e in particolare quelli che ospitano negozi, a ridurre gli affitti per tutto il periodo di questa crisi sanitaria. Al “dopo”, però, si penserà da subito, con l’amministrazione comunale che coinvolgerà i rappresentanti delle categorie per studiare iniziative per il rilancio del tessuto economico e imprenditoriale.
Per quanto riguarda i controlli, invece, la Polizia locale sarà impegnata nel presidio del territorio. Due i compiti affidati alla polizia locale: vietare possibili assembramenti e verificare che, quanti si stanno spostando all’interno della città, lo facciano per i soli motivi esplicitati dal decreto (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute).
Musei, mostre e concerti, chiusi o rinviati in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, auspichiamo possano scoprire il loro spazio online, grazie a eventi e visite digitali. Per tutti gli appuntamenti organizzati dal Comune verranno valutate le possibili opzioni di realizzazione e ogni novità a questo riguardo sarà capillarmente diffusa dai canali informativi di Palazzo Estense.
Da ultimo le attività per i ragazzi: l’amministrazione comunale si impegna a supportare, anche al termine dell’emergenza, ogni iniziativa che possa coinvolgere i piccoli varesini. Per questo si guarda già anche all’estate, quando saranno sostenuti, in varie forme e modalità, appuntamenti di socializzazione come, per esempio, i tanti campi estivi che si svolgono abitualmente sul nostro territorio.
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