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Governo e Regione hanno emanato le rispettive normative con le disposizioni in vigore dal 18 maggio.
Dopo una notte (tra sabato e domenica) incandescente tra Governo e regioni, nella giornata di domenica 17 maggio il Governo ha emenato l'atteso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha fornito il quadro giuridico in cui poi le singole regioni hanno potuto inserire le proprie ordinanze, come Regione Lombardia ha fatto nella serata dello stesso giorno.
Non appaiono rilevanti novità rispetto alle anticipazioni fornite in precedenza (vogliamo però evidenziare che da un lato rimane l'invito a restare il più possibile in casa, dall'altro decade l'obbligo dell'autocertificazione) e dunque di seguito riproponiamo nuovamente quanto anticipato ieri dal Presidente della Regione Lombardia, per quanto riguarda il DPCM che in gran parte rimanda alle successive disposizioni regionali, riportiamo un estratto con i passaggi di maggior interesse per il bizzozerese medio, fornendo poi il link alla Gazzetta Ufficiale con il testo integrale, invece - data la rilevanza delle disposizioni e la difficoltà d reperimento del testo - riportiamo integralmente l'Ordinanza di Regione Lombardia, icordando che tutti questi documenti saranno disponibili anche nel nostro SPECIALE COVID19 accessibile attraverso il banner sulla destra dello schermo.
LE ANTICIPAZIONI DEL PRESIDENTE FONTANA
Resta l’obbligo della mascherina anche all’aperto “Regione Lombardia ha deciso di riaprire, nella fase 2 del Covid, musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e molte altre attività commerciali. Via libera anche alle funzioni religiose“. Palestre e piscine apriranno dal 25 maggio “Palestre e piscine – si legge nella Nota – saranno riaperte il 25 maggio. Sarà obbligatoria la misurazione della febbre per i clienti dei ristoranti. Per il resto, in linea di massima, si seguiranno le indicazioni previste dalle linee guida delle Regioni e indicate già venerdì 15 maggio al Governo“. Periodo di efficacia del provvedimento regionale Il documento regionale che prevede nella fase 2 del Covid le riaperture di musei, ristoranti, bar parrucchieri e altre attività commerciali avrà effetto da lunedì 18 a domenica 31 maggio. Permane obbligo di portare la mascherina “Su tutto il territorio regionale – si legge nella Nota della Regione – permane poi l’obbligo di portare la mascherina o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all’aperto”. Valide le disposizioni in tema di organizzazione del lavoro “Così come restano in vigore – prosegue la Nota – le disposizioni previste nella precedente ordinanza in tema di organizzazione del lavoro“. Un altro passo avanti verso la ‘nuova normalità’ “Da lunedì 18 maggio – spiega il presidente Attilio Fontana – compiremo un altro importante passo avanti verso la ‘nuova normalità‘”. “Sono certo – conclude il presidente Fontana – che i lombardi sapranno agire responsabilmente e nel pieno rispetto delle regole”.
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estratto IL PRESIDENTE 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: Art. 2 1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14. Art. 3 1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le Art. 4 ... Art. 5 ... Art. 6 1. A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: Art. 7 1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. Art. 8 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di cui all'allegato 15. Art. 9 1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita', qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. Art. 10 ... Art. 11 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020. Roma, 17 maggio 2020
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ORDINANZA N. 547 Oggetto ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZAEPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3,DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀPUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 IL PRESIDENTE Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche: 1.2 Attività commerciali, artigianali e di servizi 1.3 Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro b)Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante. c)In assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi all'arrivo sul luogo di lavoro, la temperatura che il dipendente o, nel caso di cui al secondo periodo della lettera b) anche il cliente, prova con strumento personale idoneo. d)E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della app “AllertaLom” da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario “CercaCovid”. I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1 lettera ll), del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto con la presente ordinanza. 1.4 Tirocini e attività laboratoriali 1.5 Attività sportive e ludico-ricreative 1.6 Addestramento di cani, cavalli e altre specie animali 1.7 Attività gestionali della fauna selvatica ART. 2 1.Le disposizioni della presente ordinanza, che sostituisce l’Ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020, producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020, fermo restando che qualora il monitoraggio quotidiano degli indicatori di andamento dell’epidemia (segnalazione casi sospetti, incidenza dei nuovi casi, ricoveri) evidenziasse un rallentamento della riduzione citata in premessa, nonché a fronte di insorgenza di cluster territoriali, saranno tempestivamente riconsiderate le disposizioni di cui alla presente Ordinanza. IL PRESIDENTE
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Altre informazioni nel nostro SPECIALE COVID19
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